Il gioco d’azzardo patologico di recente è stato inserito tra i LEA (livelli essenziali di assistenza) ed è una delle questioni sociali alle quali il MOVIMENTO 5 STELLE ha dato la massima attenzione CON NUMEROSE azioni di prevenzione e contrasto SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE SUL TERRITORIO
nelle Marche, DOPO UNA SERIE DI INCONTRI DEL LABORATORIO REGIONALE DI ASCOLTO DELLE ASSOCIAZIONI NO-SLOT E DEL GRUPPO REGIONALE SANITA’ DEL M5S SI E’ GIUNTI AL TESTO CONDIVISO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
I PUNTI CRUCIALI SONO
- LA TUTELA DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI MAGGIORMENTE VULNERABILI , giovani ed anziani
- LE DISTANZE MINIME DAI LUOGHI SENSIBILI come le scuole, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
- LIMITI DI ORARIO
- incentivi per chi toglie il gioco e marchio regionale no slot
- SENSIBILIZZAZIONE E CONTROLLI
- SANZIONI E REVOCA DELLE LICENZE
COME PREVEDE IL REGOLAMENTO LE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE SUGLI STESSI ARGOMENTI VERRANNO ABBINATE E SI LAVORERA’ IN COMMISSIONE SU DI UN TESTO UNIFICATO.. NATURALMENTE COME MEMBRO DELLA COMMISSIONE SANITA’ CERCHERO’ DI FAR PASSARE I PUNTI CRUCIALI DELLA NOSTRA PROPOSTA AFFINCHE’ LA REGIONE MARCHE ABBIA UNA LEGGE DAVVERO EFFICACE ALLA LOTTA DELLA DIPENDENZA DEL GIOCO D’AZZARDO
Signori Consiglieri,
Questa proposta di legge, si compone di 14 articoli e vuole affrontare un tipo di
dipendenza che, negli ultimi anni, ha visto una crescita esponenziale e che si
manifesta con episodi inizialmente sporadici ma che sfociano in un vero e
proprio disturbo che mette a rischio vita sociale, familiare, professionale e
materiale.
Infatti, secondo il Ministero della Sanità, c’è in Italia una percentuale di
giocatori d’azzardo problematici tra l’1,5% e il 3,8% della popolazione, cui si
aggiunge un altro 2,2% di giocatori d’azzardo patologici. Almeno 900 mila
persone, dunque, affette da una patologia che, per gli esperti, è errato
chiamare ludopatia perché il piacere del gioco manca del tutto in chi ne soffre.
I dati dicono che il gioco d'azzardo appare forse l'unico settore che non conosce
contrazione, né crisi, anzi: con 100 miliardi di fatturato (4% del PIL nazionale), è
di fatto la terza industria italiana.
Solo recentemente con la legge n. 189/2012, si è riconosciuto il gioco d’azzardo
come malattia inserendolo nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Pertanto, l’articolo 1 enuncia le finalità della legge indirizzate non solo alla
prevenzione, al trattamento ed al contrasto della dipendenza del gioco
d’azzardo, ma anche a promuovere sia la consapevolezza dei rischi correlati al
gioco, ancorché lecito, sia la realizzazione di iniziative in collaborazione con gli
Enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende sanitarie e associazioni di
volontariato.
L’articolo 2 detta le definizioni di “ludopatia”, “sale da gioco” e “apparecchi per
il gioco lecito”.
L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione prevedendo quali destinatari degli
interventi, le persone e le famiglie che si trovano nella condizione,
diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere
incapaci di resistere all’impulso di giocare.
L’articolo 4 istituisce presso la Giunta regionale L’Osservatorio sul fenomeno del
gioco d’azzardo con la funzione di studiare e monitorare tale fenomeno in
ambito regionale, di predisporre linee di intervento, campagne informative e di
sensibilizzazione ecc..
L’articolo 5, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente
vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, vieta la collocazione delle sale
da gioco e degli spazi per il gioco ubicati in un raggio di 500 metri, misurati
lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di
culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali,
ricreative e sportive o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in
ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre da istituti di credito e sportelli
bancomat, uffici postali, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro
usati. E’ inoltre previsto il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa
all’apertura o all’esercizio di sale da gioco, prevedendo dure sanzioni per chi
contravviene alla norma (articolo 10: sanzioni).
L’articolo 6, al comma 1, prevede una regolamentazione comunale, da
emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presenta legge, che
disponga limitazioni temporali all’esercizio del gioco per una durata non
inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura ed al comma 2 disciplina il
divieto per i minori di anni 18 di utilizzare gli apparecchi e congegni per il gioco
lecito di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-bis del r.d. 773/1931 in cui
rientrano i cd. “ticket redemptions, cioè apparecchi e congegni per il gioco
lecito, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici
di pagamento, che possono distribuire tagliandi direttamente e
immediatamente dopo la conclusione della partita.
L’articolo 7 prevede il rilascio da parte della Giunta regionale del logo
identificativo “no slot” a favore di esercizi e circoli che non installano
apparecchi per il gioco lecito e la redazione da parte dell’Osservatorio
regionale, di un elenco di tali esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di
aggregazione, suddivisi per Comune. L’iscrizione nel suddetto elenco è
considerata dalla Regione titolo premiale nella concessione di benefici
economici.
L’articolo 8, inoltre, prevede l’obbligo per i gestori delle sale da gioco di esporre
materiale informativo finalizzato ad evidenziare i rischi connessi dalla
dipendenza da gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici
e privati a ciò dedicati.
L’articolo 9 dispone che il Consiglio regionale approvi il piano annuale per il
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco
d’azzardo patologico.
L’articolo 10 stabilisce che la Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie
promuovano annualmente iniziative di formazione per il personale operante
nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco
lecito.
L’articolo 11 prevede sanzioni per l’inosservanza dei divieti stabiliti per la
collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco.
L’articolo 12 ad oggetto “clausola valutativa” impegna la giunta a presentare
all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti
della presente legge.
L’articolo 13 reca “disposizioni transitorie” che disciplinano gli adempimenti in
sede di prima attuazione.
L’articolo 14, infine, ad oggetto “Norma finanziaria” autorizza per ciascuno degli
anni 2016-2017- 2018 una spesa per l’attuazione della presente legge, per euro
20.000,00.
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali e nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute), convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto
della dipendenza da gioco d’azzardo patologico anche in osservanza delle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione
europea sui rischi del gioco d’azzardo.
1. La presente legge intende inoltre promuovere la consapevolezza dei rischi correlati
al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e
maggiormente vulnerabili della popolazione.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la partecipazione e realizza
iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le Aziende
sanitarie, le associazioni di volontariato.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini di questa legge:
a) per ludopatia si intende : la patologia che caratterizza i soggetti affetti da
sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione
mondiale della sanità,
a) per sale da gioco si intende : un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo
privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e
tutte le forme del gioco lecito previste dalla normativa vigente;
b) per apparecchi per il gioco lecito si intendono : gli apparecchi e congegni di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi le persone e le
famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi
pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all’impulso di giocare, il
cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative.
Art. 4
(Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo)
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale sul fenomeno del
gioco d’azzardo, di seguito denominato Osservatorio, al fine di monitorare gli
effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza,
commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche.
2. L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) lo studio ed il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in
collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3;
b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne
informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi
operanti a livello nazionale, regionale e locale;
c) l’individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle
strutture pubbliche e private coinvolte, nell’ambito degli interventi promossi dal
piano integrato di cui all’articolo 7.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare , stabilisce i
criteri e le modalità per la costituzione dell'Osservatorio e per il suo
funzionamento.
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è effettuata a titolo gratuito.
Art. 5
(Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco)
1. E’ vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un
raggio di 500 metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di
qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o
altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai
giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
socio-assistenziale ed inoltre da istituti di credito e sportelli bancomat, uffici
postali, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
2. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili nei quali non è ammessa
l’apertura di sale da gioco, a cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto
dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei
problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete
pubblica.
3. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale
da gioco.
Art. 6
(Limitazioni all’esercizio del gioco)
1. I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di
circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli
apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. n. 773/1931, per una durata
non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle
sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei
circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b).
2. E’ vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni per il
gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-bis, del regio decreto n.
773/1931.
Articolo 7
(Logo identificativo “No Slot”)
1. Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono
richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo “No Slot”.
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la Commissione
assembleare competente :
a) le caratteristiche ideografiche del marchio,
a) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di
sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa,
b) le modalità d’uso del marchio.
2. La Regione, attraverso l’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo,
provvede a redigere e aggiornare annualmente un elenco di tutti gli esercizi
commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, suddivisi per Comune, che
hanno scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco d’azzardo e lo pubblica
tempestivamente in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. L’iscrizione
nell’elenco è considerata dalla Regione titolo premiale nella concessione di
finanziamenti, benefici economici comunque denominati.
Art. 8
(Obbligo dei gestori delle sale da gioco)
1 In conformità all’articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012, convertito dalla l.
189/2012, i gestori di sale da gioco in cui sono presenti giochi con vincite in
denaro, sono tenuti ad esporre, all’esterno e all’interno dei locali, materiale
informativo finalizzato ad evidenziare i rischi connessi dalla dipendenza da gioco
e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale
dedicati.
Art. 9
(Pianificazione e programmazione regionale)
1. La pianificazione e la programmazione regionale nelle materie sanitarie e sociali,
applicano, nei limiti delle risorse disponibili e per quanto di competenza, le
disposizioni di questa legge individuando in particolare gli interventi finalizzati:
a) a promuovere attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul
fenomeno della ludopatia, in coerenza con le attività realizzate a seguito
dell’inserimento del GAP nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo
5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012;
b) ad orientare le persone affette da ludopatia verso le istituzioni e gli operatori
del settore specializzati nel recupero dalle dipendenze, siano essi a carattere
nazionale, regionale o locale;
c) a sviluppare strumenti, tecniche, metodologie ed interventi che permettano: la
rilevazione e il monitoraggio costante dell’andamento della patologia anche sul
web; la valutazione degli impatti e dei risultati delle politiche regionali in materia
di contenimento di tali fenomeni patologici; la valutazione delle politiche e delle
strategie regionali da adottare in materia per informare e sensibilizzare,
prioritariamente i giovani, sulla ludopatia, in coerenza con le politiche
comunitarie e nazionali e con le migliori prassi in materia.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione
assembleare competente, approva il piano annuale per il contrasto, la
prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito
denominato piano integrato. Il piano definisce, in coerenza con la
programmazione indicata al comma 1, gli specifici interventi di prevenzione, cura
e trattamento del rischio della dipendenza da gioco patologico, in particolare
promuovendo una o più delle seguenti azioni:
a) iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione rivolte,
in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche,
delle associazioni familiari, delle aggregazioni giovanili e del terzo settore;
b) interventi di formazione di cui all’articolo 9 nonché interventi rivolti agli
operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in modo coordinato con
gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
c) implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di
ascolto, assistenza e consulenza per l’orientamento ai servizi;
d) predisposizione del materiale informativo sulla ludopatia, in collaborazione
con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni del terzo settore
competenti;
e) realizzazione di un portale on line denominato “Osservatorio on line
permanente” finalizzato a divulgare informazioni scientifiche sulle tematiche in
oggetto, con particolare riguardo alle modalità di cura e a quanto previsto alle
lettere b ) e c) del comma 1.
2. La Giunta regionale presenta all' Assemblea legislativa il piano integrato entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio
annuale e pluriennale, sentito l'Osservatorio.
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione o i soggetti
attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni ed accordi con gli enti
locali, le istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie, le associazioni e le
organizzazioni di volontariato e con gli altri enti pubblici o privati non aventi
scopo di lucro in possesso delle competenze specialistiche concernenti le
ludopatie.
Art. 10
(Formazione del personale operante nelle sale da gioco)
1. La Regione, i Comuni, le Aziende sanitarie, nei limiti delle risorse disponibili, di
concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono annualmente iniziative di
formazione per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che
gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzate alla prevenzione e riduzione
degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di
rischio, nonché all’attivazione della rete di sostegno.
Art. 11
(Sanzioni)
1. L’inosservanza dei divieti di cui agli articoli 5, e 6, è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 4.000 mila ad euro 15.000. Nel caso di
reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.
1. La sanzione amministrativa pecuniarie di cui ai commi 1 sono applicate dal
Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento
dei piani di ambito territoriale sociale e dei programmi attuativi indicati all' articolo
14 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei
servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), per la realizzazione delle
finalità previste da questa legge.
Art. 12
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotte
dall'Osservatorio , presenta all'Assemblea legislativa, unitamente al piano
integrato indicato all' articolo 8, una relazione sullo stato di attuazione e sugli
effetti della legge che fornisca informazioni sintetiche almeno sui seguenti aspetti:
a) la realizzazione degli interventi di cui alla pianificazione indicata all' articolo 8 , i
risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
b) gli effetti delle politiche realizzate sulla diffusione delle sale da gioco nel
territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà
confrontabili;
c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per
l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del gioco lecito nei locali
aperti al pubblico;
d) il grado di diffusione del marchio "No Slot" e le eventuali forme di premialità
attivate a favore dei soggetti che lo espongono
1. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le
consultazioni con i soggetti attuatori della legge e le organizzazioni rappresentative
dei destinatari della legge medesima, apporta al piano integrato le eventuali
necessarie modificazioni ed elabora una proposta di risoluzione, da sottoporre all'
Assemblea legislativa, in ordine alle politiche regionali di prevenzione, contrasto, e
cura delle dipendenze da gioco d'azzardo per gli anni successivi.
2. I risultati delle valutazioni effettuate, sono pubblicate nel portale “Osservatorio
On- line permanente”.
Art. 13
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima attuazione:
a) Il piano integrato indicato all’articolo 8 è presentato al Consiglio regionale entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche in assenza di
specifiche indicazioni contenute nella pianificazione sociale e sanitaria;
a) La Giunta regionale adotta, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.
1. I divieti di cui all’articolo 5, comma 1, non si applicano alle sale da gioco e agli
spazi per il gioco in esercizio all’entrata in vigore della presente legge fino alla
scadenza del relativo titolo abilitativo.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Per gli interventi previsti piano integrato di cui all' articolo 8 è autorizzata per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa di euro 20.000,00.
1. Agli oneri di natura corrente autorizzati dal comma 1, si provvede mediante
equivalente riduzione di euro 20.000,00, degli stanziamenti già iscritti per gli
esercizi 2016, 2017 e 2018 nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” –
Programma 07 “Fondo di riserva” e corrispondente aumento della Missione 12
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 010 “Politica regionale
unitaria per i diritti sociali e la famiglia.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni finanziarie
necessarie al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
regionale.
3. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con leggi di bilancio
annuale e pluriennale.
Ecco il testo unificato di varie proposte che verrà discusso in quarta commissione:
NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO E DELLA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIEE SOCIAL NETWORKS
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