domenica 21 settembre 2014

2000 EURO AL MESE SENZA AVER MAI LAVORATO legge n.564 del 96



DA NON CREDEREEEEE.....ASSURDOOOO.......SINDACALISTI CHE USUFRUISCONO DI BENEFICI COME DEI.......PARLAMENTARI.......E SONO............LE IENE.....A SCOPRIRE TUTTO.......PAZZESCOOOO !!! guarda QUI la legge completa http://fragolemature.blogspot.com/2014/09/2000-euro-al-mese-senza-aver-mai.html
Posted by Fragole Mature on Sabato 20 settembre 2014

Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564

"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996 - Supplemento Ordinario n. 184




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;


E m a n a
il seguente decreto legislativo:


Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA


Art. 1.
Periodi di malattia

1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventiquattro mesi, per eventi verificatasi nei rispettivi periodi.
2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
3. La contribuzione figurativa e' accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.
5. In caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorche' fruenti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 e' fatto obbligo ai datori di lavoro, ove non gia' tenuti, di comunicare all'Istituto previdenziale cui e' iscritto il lavoratore il verificarsi dell'evento malattia e la sua collocazione temporale, alle scadenze e con le modalita' stabilite dall'Istituto medesimo.


Art. 2.
Periodi per maternita'

1. Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, non e' richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa.
2. Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
3. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 2, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
4. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, vericatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
5. Per i soggetti di cui al comma 4 i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
6. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.


Art. 3.
Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.
2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.
3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attivita' lavorativa o condizionati ad una determinata produttivita' o risultato di lavoro ne' incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianita' di servizio.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facolta' puo' essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corriposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.
6. La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalita' ivi previste per gli emolumenti e le indennita' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.
9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970.
10. L'onere di cui al comma 9 e' posto a carico della relativa gestione previdenziale. 




Art. 4.
Disoccupazione involontaria

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i casi di disoccupazione involontaria.


Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE


Art. 5.
Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.


Art. 6.
Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1.


Art. 7.
Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.


Art. 8.
Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico d
i appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

Beppe Grillo e la marcia dei NO TAP nel Salento

Grillo arriva sul palco e attacca il gasdotto davanti al popolo dei No Tap. “E’ un’opera inutile. In Puglia siete pieni di pale di fotovoltaico, hanno finanziato le multinazionali e non vi è arrivata una lira”. Il leader dei Cinquestelle chiude la manifestazione “a-politica”, partita dal lungomare di San Foca, a poche centinaia di metri dal luogo scelto dalla Trans Adriatic pipeline per l’approdo dell’infrastruttura che porterà in Europa il gas dell’Azerbaijan. Quello che il premier Matteo Renzi avrebbe dovuto benedire proprio oggi a Baku, alla luce della recente Valutazione di impatto ambientale favorevole al progetto: ma l’incontro pare sia saltato. “Se loro verranno a fare il gasdotto in Puglia da qualsiasi parte anche con l’Esercito noi ci metteremo il nostro di esercito”. “Vogliamo portare qui il referendum ha aggiunto perché è la cittadinanza che deve decidere se fare un tubo. E’ una battaglia di democrazia”.
“Renzi non vi rappresenta perché per rappresentare il popolo devi essere votato. La più grande forma di politica è dire no a queste cazzate. Questa è un’opera di fantascienza  ha spiegato  ma è fatta a posta per essere un’opera di fantascienza. “Voi  ha aggiunto avete una regione in cui il vostro presidente ha sempre fatto finta di niente. Non non siamo l’alternativa, stiamo solo difendendo la gente. L’energia è civilità, voi ci avete messo il vento e il sole e non vi è arrivato un cazzo in cambio. Tap non è solo un tubo, non abbiamo bisogno di più energia. Non è per noi questo gas”.
“L’Italia non ha bisogno di altro gas e non ha bisogno del gasdotto Tap ha sottolineato ci metteranno venti anni a costruire gasdotto quello è il metodo del Governo, la tireranno finché ci saranno finanziamenti. Intanto sarà instaurato un monopolio del gas, che con il contratto che hanno fatto il prezzo del gas è bloccato per venti anni, mente in Italia il consumo di gas sta diminuendo”, ha poi concluso Grillo dal palco.
E ancora, tra i manifestanti: “La Regione Puglia deve prendere decisioni forti e deve dire no al gasdotto, come ha fatto pochi giorni fa la Regione Sardegna unendosi ai Comuni nella battaglia contro I pozzi di petrolio”. Grillo ha attaccato il governatore della Puglia, Nichi Vendola, ricordando “il silenzio-assenso tenuto dalla Regione nel 2010, che ha consentito di inserire la Puglia nella rete nazionale dei gasdotti”. 
“In Puglia sono state realizzate centrali eoliche e fotovoltaiche, da multinazionali che hanno preso i soldi italiani ma in questa terra non torna neanche un centesimo  ha proseguito il leader del M5S  e il presidente Vendola non ha fatto niente per impedirlo”. “L’Italia  ha detto ancora Grillo  non ha bisogno di centrali a carbone né di gasdotti, ma di aziende ad alta efficienza energetica, di produrre elettrodomestici che diminuiscano il consumo di energia, per far sì che si possa diminuire ulteriormente il consumo nazionale”.
La manifestazione  alla quale hanno partecipato diverse centinaia di persone  è stata organizzata dal Coordinamento interprovinciale “No Tap no fossili”, gruppo di lavoro dei Metup del Movimento Cinque Stelle. Proprio la vicinanza a una parte politica ben definita ha indotto il Comitato No Tap a non aderire ufficialmente alla marcia, alla quale alcuni esponenti parteciperanno a titolo personale. Nei giorni scorsi, del resto, i No Tap hanno sottolineato con forza la loro distanza da qualsiasi partito e movimento politico, ribadendo che quella contro la Tap è una battaglia in difesa del Salento. Gli striscioni “No Tap”, “No fossili” e ” Giù le mani dal nostro mare”.

Nel corteo non sono comunque presenti le bandiere del Movimento Cinque Stelle, dal momento che gli organizzatori hanno chiesto di tenerle chiuse “per far si che questa possa essere la marcia dei cittadini”. Hanno partecipato comunque i parlamentari salentini del M5S e sul palco di piazza Pertini a Melendugno, lì dove è arrivato il corteo è andato in scena l’intervento di Grillo.

sabato 20 settembre 2014

IN ARRIVO IL BONUS DI 450 € AL MESE

La misura a sostegno del reddito è prevista dal sistema di Welfare per tutti quei disoccupati che hanno superato i 50 anni di età



Importante iniziativa quella messa in atto dalla Regione Valle D’Aosta, la quale si è impegnata per aiutare i residenti disoccupati over 50 a rientrare nel mondo del lavoro. Nel programma, denominato Welfare to Work, sono inserite alcune aziende le quali si impegneranno ad accogliere i disoccupati over 50. Nello specifico, verranno offerti dei percorsi di supporto alla ricollocazione e un aiuto economico mensile di importo pari a 450 euro lordi per circa 6 mesi.
In che modo verrà erogato l’aiuto? Attraverso colloqui di orientamento, interventi di formazione o di accompagnamento al lavoro e tirocini.
Potranno richiedere tali aiuti dalla Regione Valle D’Aosta, i disoccupati over 50 che risulteranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
– essere disoccupati da circa 3 mesi
– essere residenti nella regione Valle D’Aosta
– avere un’età superiore ai 50 anni
– non percepire alcuna indennità o altri sussidi che siano legati allo stato di disoccupazione o altri provvedimenti previdenziali
– essere iscritti ad un centro per l’Impiego della Regione
– essere totalmente disoccupati
– avere un’anzianità disoccupazione uguale o superiore ai tre mesi
– essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità con indicatore ISEE non superiore a euro 12.000
– essere disponibili al lavoro o ad un percorso di accompagnamento al lavoro
– non usufruire dell’intervento finanziario della Regione a sostegno de versamenti volontari nei tre anni antecedenti il raggiungimento dell’età pensionabile
– non essere inseriti in Lavori di Utilità sociale, borsa lavoro, tirocini con indennità di partecipazione o frequenza.
Gli interessati all’iniziativa potranno inoltrare la domanda di partecipazione che potrete trovare al sito della Regione Valle d'Aosta..
Tale domanda dovrà essere presentata:
– dal 15 settembre al 19 settembre da parte di tutti i soggetti il cui cognome inzia con una lettera compresa tra la A e la L
– dal 22 settembre al 26 settembre, per tutti quei soggetti il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la M e la Z.