Freedom of information act, in vigore dal 23 Dicembre 2016:
Tutti i cittadini potranno accedere agli atti della pubblica amministrazione
Da oggi, per gli italiani, scatta il libero accesso agli atti della pubblica amministrazione anche se riguardano diritti di altri privati, come ad esempio la richiesta di licenza edilizia di un vicino, la partecipazione a un bando di gara di un candidato a un posto pubblico, il curriculum di un collega di lavoro che ha ottenuto un avanzamento in carriera, ecc.. Viene capovolta l’impostazione che, sino ad ora, ha disciplinato i rapporti tra cittadini e P.A.: la tutela della privacy diventa l’eccezione, garantita solo per particolari esigenze di produzione, di segreto di Stato e di economia nazionale; invece, la regola generale diventa il libero accesso a tutte le informazioni, anche per semplice curiosità e non necessariamente se c’è un interesse specifico da dimostrare. Una vera e propria svolta nella trasparenza, determinata dall’approvazione, nella scorsa primavera, del decreto legislativo [1] sul cosiddetto FOIA, ossia Freedom Of Information Act (legge sulla libertà di informazione).
Ogni cittadino avrà libero accesso ai documenti pubblici. Non parliamo di quelli già disponibili nella sezione “Trasparenza” dei siti Internet delle Pubbliche amministrazioni. No. Parliamo di informazioni che ci riguardano in prima persona, e che sono state finora chiuse in un cassetto. «A che punto è la mia richiesta di visita specialistica in ospedale? Quanto ha speso quel politico in cene e viaggi? A chi è stato dato il finanziamento pubblico e perché proprio a questa ditta e non alla mia? Quanto è sicura la mia scuola? Quanto è inquinata l’aria del mio quartiere? Come sono state stilate le graduatorie del concorso pubblico?». A tutte queste domande ogni italiano avrà diritto ad avere una risposta, da un lato con la pubblicazione – sui siti degli enti pubblici – di informazioni sino ad oggi ritenute riservate (ad esempio, stipendi e benefits di chi esercita funzioni pubbliche), dall’altro con l’obbligo di fornire risposte scritte e motivate a richiesta degli interessati che abbiano presentato una domanda di accesso agli atti amministrativi.
L’accesso agli atti sarà gratuito. E qui uno dei punti fondamentali della riforma: viene cancellato il silenzio rifiuto. Per cui, se la P.A. non risponde nei tempi di legge, ossia 30 giorni, il cittadino avrà diritto di visionare gli atti. Il rifiuto andrà invece posto per iscritto e, soprattutto, motivato, altrimenti il suo silenzio si considererà come assenso e, quindi, scatterà in automatico il diritto di accesso. Contro l’eventuale rifiuto all’accesso si potrà fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come previsto dalla attuale legge.
Eventuali controinteressati all’accesso alle informazioni che li riguardano potranno opporsi entro 10 giorni dalla comunicazione loro inviata dalla P.A. circa la presentazione di una richiesta di accesso agli atti.
La svolta è che non bisognerà più dimostrare un proprio particolare interesse alla pratica per chiedere l’ostensione degli atti amministrativi. Ci spieghiamo meglio. Se in passato, per sapere sulla base di quali criteri era stata determinata la vittoria di un candidato a un concorso piuttosto che di un altro bisognava essere inseriti nella graduatoria, oggi tale condizione non esiste più e tutti possono sapere perché le ragioni dell’aggiudicazione. Insomma, la privacy si inchina anche alla semplice curiosità, visto che comunque la pubblica amministrazione deve sempre agire per trasparenza e rispettando le norme di legge. E quando si parla di legge, non devono esistere segreti.
Riportiamo qui di seguito il testo della legge sul FOIA, Freedom Of Information Act.
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche. (16G00108)
(GU n.132 del 8-6-2016)
Vigente al: 23-6-2016
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante:
«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2016;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013,
le parole «delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di», sono
sostituite dalle seguenti: «dei dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all'attivita' amministrativa e».
Art. 3
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33
del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la
pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le
modalita' per la loro realizzazione.».
2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Ambito
soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per
"pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita'
portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di
garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle societa' in controllo pubblico come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate come definite
dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto
privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in
cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo
d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche
amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle
societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con
bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto» sono inserite le
seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con
propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in
conformita' con i principi di proporzionalita' e di semplificazione,
e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di
cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e'
sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per
aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella
loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5.
1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano
nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del
presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le
relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei
soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,
prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi
professionali.».
Art. 5
Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e'
inserito il seguente: «Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle
risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere
l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo
delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi
pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno
effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione
"Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne
permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto
dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013,
come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS
- DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».
Art. 6
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e
inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter
1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e'
sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso civico a dati e
documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno
dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,
l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui
l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di
accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante
l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata
indifferibilita', l'amministrazione ne da' comunicazione al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo'
presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o
degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e'
attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa
il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso
e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il
difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,
il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il
controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma
8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo
II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis
(Esclusioni e limiti all'accesso civico). - 1. L'accesso civico di
cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli
interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello
Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la
disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o
giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto
d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi
di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui
l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di
specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il
periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla
natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.
Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari
raccolti per finalita' statistiche). - 1. Gli enti e uffici del
Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire
l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni
riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita'
statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a
universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita'
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito
di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma
3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a
rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli
impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la
riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta
adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal
medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo
non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di
ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di
ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte
singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto
divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel
progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di
durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di
dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca
e l'impossibilita' di soluzioni alternative, sono messi a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'
l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i
dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il
collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle norme in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui
afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali
siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di
protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per
l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In
particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1,
lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti,
all'attivita' svolta e all'organizzazione interna in relazione
all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire
la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di ricerca avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita' di disporre dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati
per la loro analisi e diffusione;
c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori
virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione
e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.».
3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI».
Art. 7
Inserimento dell'articolo 7-bis
1. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis
(Riutilizzo dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di pubblicazione
dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari,
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una
diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche'
il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la
indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web
ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei
principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita'
di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o
sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel
rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla
indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente
presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal
lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196
del 2003.
6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di
quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del
segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati
come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi
detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi
dell'articolo 5.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio
corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di
accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione
dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del
dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33
del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Al
fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione
puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione
del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o
documenti, assicurando la qualita' delle informazioni di cui
all'articolo 6.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis
(Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati,
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di
pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con
i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalita'
di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di
cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la
comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli
stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente
banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale,
nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i
predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed
effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui
all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della
banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e'
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento con il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione
indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190
del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente
decreto.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La promozione di
maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico
di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di
obiettivi organizzativi e individuali.»;
e) il comma 7 e' abrogato;
f) al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d)
e' soppressa.
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le seguenti: «,
previsto dalla legge o comunque adottato,»;
2) dopo le parole «i codici di condotta» sono inserite le
seguenti: «, le misure integrative di prevenzione della corruzione
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190
del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione».
Art. 12
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.
Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente:
«Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari
di incarichi dirigenziali»;
b) al comma 1, le parole «di carattere elettivo o comunque
esercizio di poteri di indirizzo politico» sono sostituite dalle
seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le
pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e
gli enti locali pubblicano»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di
incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e
per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico
della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini
del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si
applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum
vitae.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre
mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e
per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la
situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili
ai sensi dell'articolo 5.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e
inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi
di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza»;
b) al comma 1,
1) all'alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole «
amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi
titolo conferiti, nonche'» sono soppresse;
2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione,» sono soppresse;
d) il comma 5 e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis
(Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle
societa' controllate). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le societa' a controllo pubblico, nonche' le
societa' in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione
delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal
conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni
successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una
sanzione pari alla somma corrisposta.
Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli
amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o
amministrativi). - 1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e' tenuto con modalita'
informatiche ed e' inserito in un'area pubblica dedicata del sito
istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,
per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione
dell'autorita' che lo ha conferito e della relativa data di
attribuzione e di cessazione, nonche' gli acconti e il compenso
finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti
nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla
pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10
del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli
ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' i
compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresi' annotati i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in
favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di
quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei processi di
mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche
attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti
interessati.».
Art. 16
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «con
la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della
distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree
professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari
dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole
«articolato per aree professionali,» sono soppresse.
Art. 17
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 18
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «presso l'amministrazione» sono
inserite le seguenti: «, nonche' i criteri di valutazione della
Commissione e le tracce delle prove scritte»;
b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati nel
corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese
effettuate» sono soppresse.
Art. 19
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di
misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in
forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita'
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i
dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della
premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Art. 20
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono
inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e».
Art. 21
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,
ciascuna amministrazione»;
2) alla lettera a) le parole «e finanziati dall'Amministrazione
medesima ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «o finanziati
dall'amministrazione medesima nonche' di quelli»;
3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) i
provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite,
gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico
in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;
b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,
per ciascuno degli enti»;
c) al comma 3, le parole «degli enti» sono sostituite dalle
seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono pubblicati i
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti
titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15» sono
soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione interessata»
sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei pagamenti che le
amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni
contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno
degli enti e societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1,
lettere da a) a c)»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di
cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.».
Art. 22
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) la lettera a) e' soppressa;
2) alla lettera b), le parole «12 aprile 2006, n. 163» sono
sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis»;
3) la lettera c) e' soppressa;
4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 23
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del
2013 le parole «; la sua eventuale omissione o incompletezza e'
rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria
responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico» sono
soppresse.
Art. 24
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del
2013, le parole «Le regioni, le province» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
regioni, le province».
Art. 25
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni».
Art. 26
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono
inserite le seguenti: «e di quelli detenuti».
Art. 27
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del
2013 e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o
nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima
dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la
relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche'
non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e
l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».
Art. 28
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite
le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»;
2) alla lettera a), le parole «, evidenziando quelli
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni
servizio erogato» sono soppresse;
3) la lettera b) e' abrogata.
Art. 29
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono
inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e dopo le parole
"dei pagamenti»" sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ammontare
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».
Art. 30
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono
sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»;
b) la lettera n) del comma 1 e' soppressa;
c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.
Art. 31
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e'
sostituito dal seguente: «Art. 37 (Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e
fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di
cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei
medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, limitatamente alla parte lavori.».
Art. 32
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da:
«tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni
pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere
pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano
altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web
istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per i
Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli
indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
228.».
Art. 33
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro siti
istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne
permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di
riferimento e ai beneficiari.»;
b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di
strutture semplici,» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le
seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,».
Art. 34
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la
prevenzione della corruzione»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I dirigenti
responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la
trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione
dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto.».
Art. 35
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del
2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «Piano
triennale per la prevenzione della corruzione».
Art. 36
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale
anticorruzione,» e le parole «la CIVIT», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione»;
b) al comma 1, le parole «l'adozione di atti o provvedimenti
richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla
trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un
termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati,
documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione
di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza.»;
c) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti
periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al
comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale
anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del
procedimento disciplinare a carico del responsabile della
pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle
informazioni.».
Art. 37
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita'
derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi
di pubblicazione e di accesso civico»;
b) al comma 1, le parole «o la mancata predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'» sono
sostituite dalla seguente: «e il rifiuto, il differimento e la
limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 5-bis,».
Art. 38
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni per la
violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di
cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non
effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa
sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»;
c) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente: «3. Le
sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale
anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con
proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle
sanzioni.».
Art. 39
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' nazionale
anticorruzione»;
b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita'
nazionale anticorruzione»;
c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli standard, i modelli e gli schemi»;
d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di cui all'articolo
11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo
2-bis,».
Art. 40
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i
soggetti» fino a «attivita' istituzionale» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere
pubbliche».
Capo II
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 41
Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012
1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b)
adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Piano
nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il Comitato
interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione
della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative
di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4,
lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attivita' degli enti, individua i principali
rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di
obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di
contrasto alla corruzione.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale
anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di
notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti
richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza citati.»;
d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa;
e) il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. I comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per
definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione
della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano
nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della
predisposizione del piano triennale per la prevenzione della
corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle
linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla
Commissione.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'organo di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio,
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente
apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di
comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo
di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le
disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue
funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale
anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di
indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'organo di
indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio
di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.
L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a
soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.»;
h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. L'Organismo
indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione
della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la
prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi
stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso
verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto
agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla
trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo
medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato
di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di
trasparenza.»;
i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma
16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori rispetto a quelle
indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole
«rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative
misure di contrasto,»;
j) alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono
sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di monitoraggio
del»;
k) alla lettera e) del comma 9, le parole «monitorare i» sono
sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di monitoraggio
dei»;
l) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. In caso di
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano,
il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita'
e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da
parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di
prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi
del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo
indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in
cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente
responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce
sull'attivita'.».
Capo III
Disposizioni finali e transitorie
Disposizioni finali e transitorie
Art. 42
Disposizioni transitorie
1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n.
33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto
legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del
decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini
dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto
legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, verificano la completezza e la
correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto
legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle
predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere
dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7
agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis
possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis,
comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del
presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 43
Abrogazioni
1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
a) l'articolo 4;
b) l'articolo 11;
c) l'articolo 24;
d) l'articolo 25;
e) l'articolo 34;
f) l'articolo 39, comma 1, lettera b);
g) l'articolo 42, comma 1, lettera d).
1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118,
l'articolo 1 e' abrogato.
2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma
611, e' soppressa.
3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676
dell'articolo 1 sono abrogati.
4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n.
33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo
2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente
decreto.
Art. 44
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
ALLEGATO B (articolo 9-bis)
==================================================================
| | | | | Obblighi |
| | | Amm. che | Norma/e | previsti dal |
| | Nome della | detiene la | istitutiva/e | d.lgs. n. 33 |
| | banca dati | banca dati |della banca dati | del 2013 |
+===+==============+============+=================+==============+
| | | | |Art. 15 (tito-|
| | | | |lari di inca- |
| | | | |richi di |
| | | | |collabora- |
| | | | |zione o consu-|
| | | | |lenza); |
| | | | |art. 17 (dati |
| | | | |relativi al |
| | | | |personale non |
| | | | |a tempo |
| | | | |indeter- |
| | | |- Artt. 36, |minato); |
| | | |co. 3, e 53 del |art. 18 (dati |
| | | |d.lgs. n. 165 del|relativi |
| | | |2001; |agli inca- |
| | | |- art. 1, |richi |
| | | |co. 39-40, |conferiti ai |
| | | |della legge |dipendenti |
|1. | Perla PA | PCM-DFP |n. 190 del 2012 |pubblici) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 16, co. |
| | | | |1-2 (dota- |
| | | | |zione orga- |
| | | | |nica e costo |
| | | | |del personale |
| | | | |con rapporto |
| | | | |di lavoro a |
| | | | |tempo indeter-|
| | | | |minato); |
| | | | |art. 17 (dati |
| | | | |relativi al |
| | | | |personale |
| | | | |non a tempo |
| | | | |indeter- |
| | | | |minato); |
| | | | |art. 21, co. 1|
| | | | |(dati sulla |
| | SICO - | | |contratta- |
| | Sistema Cono-| | |zione col- |
| | scitivo del | | |lettiva |
| | personale | | |nazionale); |
| | dipendente | | |art. 21, co. 2|
| | dalle Am- | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |
| | ministra- | |3, e 58-62 del |contratta- |
| | zioni pub- | MEF-RGS |d.lgs. n. 165 del|zione integra-|
|2. | bliche | (IGOP) |2001 |tiva) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 21, co. 1|
| | | | |(dati sulla |
| | | | |contrattazione|
| | | | |collettiva |
| | | | |nazionale); |
| | | | |art. 21, co. 2|
| | Archivio | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |
| | contratti | |5, e 47, co. 8, |contratta- |
| | del settore | |del d.lgs. n. 165|zione integra-|
|3. | pubblico | ARAN CNEL |del 2001 |tiva) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 22 (dati |
| | | | |relativi ai |
| | | | |soli Enti |
| | | | |locali riguar-|
| | | | |danti enti |
| | | | |pubblici |
| | | | |vigilati, |
| | | | |enti di di- |
| | | | |ritto privato |
| | | | |in controllo |
| | | | |pubblico, |
| | SIQuEL - | | |parteci- |
| |Sistema Infor-| | |pazioni in so-|
| | mativo | |Art. 1, co. 166- |cieta' di |
| | Questionari | Corte dei |167, della legge |diritto pri- |
|4. | Enti Locali | conti |n. 266 del 2005 |vato) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 22, commi|
| | | | |1 e 2 (dati |
| | | | |relativi a |
| | | | |societa', enti|
| | | | |pubblici e |
| | | | |enti di |
| | | | |diritto pri- |
| | | | |vato parte- |
| | | | |cipati dalle |
| | | | |ammini- |
| | | | |strazioni |
| | | | |pubbliche o |
| | | | |in cui le Am- |
| | | | |ministra- |
| | | | |zioni nomi- |
| | | | |nano propri |
| | | | |rappresen- |
| | | | |tanti negli |
| | | |- Art. 2, co. |organi di go- |
| | | |222, della legge |verno); |
| | | |n. 191 del 2009; |art. 30 |
| | | |- art. 17, co. |(dati rela- |
| | | |3-4, del decreto-|tivi a beni |
| | | |legge n. 90 del |immobili |
| | | |2014, conver- |posseduti o |
| | | |tito, con modifi-|detenuti |
| | | |cazioni, dalla |delle ammini- |
| | Patrimonio | |legge n. 114 del |strazioni |
|5. | della PA | MEF-DT |2014 |pubbliche) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | |- Art. 1, co. 10,| |
| | | |del decreto-legge| |
| | | |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|
| | | |convertito, con |(pubblicita' |
| | | |modificazioni, |dei rendi- |
| | Rendiconti | |dalla legge n. |conti dei |
| | dei gruppi | |213 del 2012; |gruppi consi- |
| | consiliari | Corte dei |- d.P.C.M. 21 |liari regio- |
|6. | regionali | conti |dicembre 2012 |nali) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art.29, co. 1 |
| | | | |(bilanci |
| | | | |preventivi |
| | | | |e consuntivi |
| | | | |delle am- |
| | | | |ministrazioni |
| | | | |pubbliche) |
| | | | |Art. 37, |
| | | | |comma 1, |
| | | | |lett. a), b), |
| | | | |c) (informa- |
| | | | |zioni relative|
| | | | |alle procedure|
| | | | |per l'affida- |
| | | | |mento e |
| | | |- Art. 13 della |l'esecuzione |
| | | |legge n. 196 del |di opere e |
| | | |2009; |e lavori) |
| | | |- decreto |Art. 38, |
| | | |del Ministro |Pubblicita' |
| | | |dell'economia e |dei processi |
| | | |delle finanze n. |di pianifi- |
| | | |23411 del 2010; |cazione, |
| | BDAP - Banca | |- d.lgs. n. 229 |realizzazione |
| | Dati Ammini- | |del 2011; |e valutazione |
| | strazioni | |- d.lgs. n. 228 |delle opere |
|7. | Pubbliche | MEF-RGS |del 2011; |pubbliche |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | REMS (Real | | | |
| |Estate Manage-| | | |
| | ment System) | | | |
| |- Sistema di | | | |
| | Gestione | | | |
| | degli Immo- | | |Art. 30 (beni |
| | bili di Pro- | | |immobili e |
| | prieta' Sta- | | |gestione del |
|8. | tale | Demanio | |patrimonio) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 37, co. 1|
| | | | |(informazioni |
| | | | |relative |
| | | | |alle procedure|
| | | | |per l'affida- |
| | | | |mento e |
| | | |- Art. 62-bis |l'esecuzione |
| |BDNCP - Banca | |del d.lgs. n. 82 |di opere |
| | Dati | |del 2005 ; |e lavori |
| | Nazionale | |- art. 6-bis del |pubblici, |
| | Contratti | |d.lgs. n. 163 |servizi e |
|9. | Pubblici | ANAC |del 2006 |forniture) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 37, co. 1|
| | | | |(informazioni |
| | | | |zioni rela- |
| | | | |tive alle |
| | | | |procedure per |
| | | | |l'affidamento |
| | | |Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|
| | | |122, co. 5 e 128,|di opere e |
| | Servizio | |co. 11, del |lavori pub- |
| | Contratti | |d.lgs. n. 163 |blici, servizi|
|10.| Pubblici | MIT |del 2006 |e forniture) |
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