In Commissione Lavoro Senato abbiamo votato i pareri sulla delega degli AMMORTIZZATORI SOCIALI.
Vi allego cio' che abbiamo riferito all'aula, il nostro essendo un parere di minoranza non è stato votato. Si è' invece votato il parere all'intera delega al Governo che per noi NON è accettabile, pertanto abbiamo votato NO.
Il motivo lo potete leggere qua di seguito:
" AG 135
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati
PROPOSTA DI PARERE
La commissione 11^ del Senato,
in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (AG 135)
premesso che:
lo schema di decreto in esame deve necessariamente essere inserito nel contesto più generale della legislazione sul lavoro degli ultimi anni, in particolare nel disegno complessivo delineato dai provvedimenti che hanno costituito il cosiddetto Jobs act;
il risultato che si delinea, in attesa dell'emanazione degli ulteriori decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, è la costruzione (nonostante affermazioni di principio come, da ultimo, l'articolo 1, comma 7, lettera b) della citata legge delega, peraltro già normativamente stabilita dall'articolo 1, comma 01 del dlgs 368/2001) di un mercato del lavoro caratterizzato da una netta prevalenza di contratti a tempo determinato, singolarmente di durata sempre più breve ma con ampie possibilità di essere reiterati abbinati ad una maggiore flessibilità in uscita del contratto a tempo indeterminato;
a tutto ciò, anche alla luce del contenuto del presente schema di decreto, fa da contraltare la previsione di istituzione di strumenti di sostegno al reddito che non appaiono adeguati a garantire il lavoratore nei periodi di disoccupazione involontaria;
la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) secondo quanto stabilito dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame, sostituisce, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015, le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che a loro volta avevano sostituito rispettivamente l'indennità di disoccupazione e l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti;
il nuovo strumento tuttavia non sembra avere gli stessi vantaggi degli strumenti di sostegno del reddito che va a sostituire in termini di prorogabilità ed applicabilità a specifici settori in grave sofferenza;
considerato che:
il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che la Naspi "è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione" che diventa il primo giorno del quarto mese di fruizione "per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016";
la percentuale di riduzione, apparentemente esigua, risulta in realtà gravemente penalizzante. Per il reddito preso a base e che dovrà essere rivalutato ogni anno sulla base degli indici Istat del costo della vita, (1195 euro), I'indennità lorda sarà inizialmente di 896,35 euro per arrivare, nel caso di utilizzo di tutte le 78 settimane di copertura, ad un'indennità lorda di 567,55 euro che rappresenta il 47,49% del reddito di cui si godeva al momento della perdita del lavoro. Se si prende ad esame un reddito di 1500 euro lordi (range nel quale rientra la stragrande maggioranza dei lavoratori) l'indennità lorda sarà inizialmente 972,5 euro per arrivare, sempre nel caso di utilizzo di tutte le 78 settimane, ad un'indennità lorda di 615,84 euro che rappresenta il 41,06% del reddito di cui si godeva al momento della perdita del lavoro. Ambedue le cifre citate sono al di sotto della soglia di povertà;
tale riduzione appare dunque illogica, punitiva ed ingiustificata quasi che la permanenza nella condizione di disoccupazione sia imputabile alla volontà del lavoratore. E' infatti col permanere dello stato di disoccupazione che si andranno progressivamente ad erodere gli eventuali risparmi a cui può fare ricorso il lavoratore che abbia perso il lavoro e dunque sarà proprio nel momento di maggiore necessità che quello stesso lavoratore si vedrà ridurre l'effettivo importo del beneficio in maniera inversamente proporzionale all'aumentare delle necessità;
la disposizione in questione dovrebbe essere cancellata se non addirittura invertita prevedendo un incremento anzichè una riduzione. L'obiezione in base alla quale una simile modifica finirebbe per disincentivare il lavoratore a ricercare un'occupazione è facilmente contraddetta tenendo conto della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), che condiziona l'erogazione della NASPI "alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti". Al fine di rendere realmente efficace tale meccanismo di condizionalità sarebbe tuttavia necessario dare piena e rapida attuazione alle apposite disposizioni di delega di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 sui servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro, destinando a tal fine consistenti ed adeguati investimenti in capitali e risorse umane;
va inoltre segnalato come, rispetto alla prima versione dello schema di decreto pubblicata, sia stata cancellata la previsione, di cui all'articolo 12, del periodo transitorio per il 2015 per quanto riguarda la contribuzione figurativa che invece viene sin da subito rapportata entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpi per l'anno in corso;
appare opportuno l'inserimento di una specifica disposizione volta a consentire al lavoratore la possibilità di integrare, mediante versamenti volontari la contribuzione figurativa fino al raggiungimento di un monte contributivo pari a quello che sarebbe spettato in mancanza del riproporzionamento di cui al comma 1 del citato articolo 12;
la nuova disciplina appare svantaggiosa per i lavoratori stagionali che non potranno più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, in quanto percepiranno l'indennità per la metà dei mesi lavorati. In pratica chi riusciva a lavorare 6 mesi all'anno, poteva coprire gli altri 6 mesi dell'anno con il sussidio. Dal 1 maggio invece, i lavoratori stagionali, percepiranno la metà dei mesi lavorati (quindi solo per 3 mesi). Il danno economico, per le famiglie che lavorano in posti dove c'è solo lavoro stagionale, sarà enorme. Questa situazione comporterà l'impoverimento dei paesi che vivono di turismo;
considerato inoltre che:
l'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3) della legge 10 dicembre 2014, n. 183 recava quale criterio di esercizio della delega l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
al contrario, l'articolo 15 dello schema di decreto in esame reca le disposizioni per l'istituzione, seppure per un periodo stabilito, di una specifica indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS- COLL);
il comma 7 del citato articolo 15 stabilisce che per i periodi di fruizione della DIS- COLL non sono riconosciuti contributi figurativi, disposizione che contribuisce in maniera grave a rendere ancor più frammentaria la posizione previdenziale del lavoratore su cui già grava peraltro l'intero onere contributivo;
anche in tal caso appare opportuno precisare esplicitamente, mediante l'inserimento di una specifica disposizione, che per i percettori di DIS-COLL è prevista la possibilità di integrare il proprio monte contributivo attraverso versamenti volontari;
considerato infine che:
la Naspi durerà al massimo la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni, con un tetto di due anni fino al 2016 e solo 18 mesi a partire dal 2017;
la DIS-COLL è riconosciuta al massimo per sei mesi, nella speranza forse, anche se si fatica a comprendere fondata su quali basi, che il rapporto oltre l'anno di lavoro si configuri un contratto di lavoro subordinato e non una semplice collaborazione;
entrambi i termini appaiono troppo brevi e dunque è necessaria una loro estensione;
anche l'ulteriore strumento previsto all'articolo 16 dello schema di decreto in esame, l'assegno di disoccupazione (ASDI), presenta una serie di problematicità:
• il fatto di essere previsto, in via sperimentale, per il solo anno 2015 e di essere destinato ai soli percettori di NASPI (comma 1);
• una durata massima di soli sei mesi ed un importo pari al 75% dell'ultima NASPI percepita (comma 2);
• uno stanziamento di risorse dedicate che, pur aumentato rispetto alla prima stesura pubblicata, appare ancora insufficiente e di cui, peraltro, non appare chiara la copertura (comma 7);
rilevato che:
i provvedimenti finora illustrati non appaiono idonei ad incidere in maniera significativa sulle fasce di disoccupazione strutturale;
permane la necessità di porre in essere strumenti più generali di sostegno al reddito dei lavoratori accanto ai provvedimenti per il sostegno in caso di perdita involontaria dell'occupazione;
questi ultimi infatti non colgono da soli l’effettivo bisogno di un radicale mutamento di tendenza nelle prospettive di welfare del nostro paese, ancor più, viste alla luce dell’attuale congiuntura economica;
è necessario prendere coscienza che, con la detta congiuntura nonchè il persistente stato di crisi finanziaria, risulterà come peraltro già risulta, estremamente complicato creare lavoro stabile e garantito per tutti;
la conseguenza di tutto ciò è una progressiva ed irreversibile esclusione di sempre più ampi strati della popolazione dal tessuto sociale e dunque un depauperamento generale della società, una perdita progressiva di inclusione e di comunità il cui contraltare è un aumento del rischio sociale, della violenza, dell’insicurezza sociale, fonti di rabbia ed arroccamento individuale di alcuni privilegiati sulle proprie posizioni acquisite;
è necessario operare una semplificazione del welfare al fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini, molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;
il pur ragionevole intento di estendere la vigente Aspi e migliorarla non assicura il radicale mutamento di tendenza;
ogni cittadino deve poter contare su un reddito di cittadinanza indispensabile per vivere dignitosamente, collegato alle politiche attive del lavoro, alla formazione costante del cittadino, che garantisca l'inserimento nel mondo del lavoro del cittadino nel rispetto dei principi della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, della Costituzione e della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;
Per tutti questi motivi, a questa delega n. 135 su amortizzatori sociali
ESPRIMIAMO PARERE CONTRARIO.
I commissari del M5 Stelle, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
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