In data 02/12/2014 un gruppo di cittadini si è recato presso la sede della Regione Puglia per assistere alla seduta del Consiglio Regionale.
Giunti al Palazzo, gli addetti alla sicurezza di turno riferivano che l’ingresso poteva avvenire solo ed esclusivamente attraverso un pass rilasciato preventivamente dai gruppi consiliari.
La procedura risulta al quanto speciale, in quanto ci si chiede come fanno ad assistere ai lavori pubblici i cittadini che non intendono avere rapporti con i gruppi consiliari politici.
Abbiamo chiesto come mai tale procedura non fosse presente sul portale web in quanto Statuto e Regolamento non riportano nulla di tutto ciò ma riferiscono che “Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.” (non era ovviamente il caso di tale seduta).
Tale procedura, a dire degli addetti, sarebbe prevista da un regolamento interno, ed abbiamo chiesto visione dello stesso.
A tal proposito veniva ricevuto il nostro portavoce consigliere presso il Comune di Bari, Sabino Mangano, ma, nonostante ore di ricerca nei vari uffici, di tale Regolamento non ne veniva trovata copia..
Di conseguenza, con istanza di accesso agli atti, lo stesso Mangano richiedeva invio a mezzo pec della copia del Regolamento Interno, non appena le ricerche avessero avuto successo…
E’ possibile mai che in un ente pubblico, specie la Regione, non si trova un regolamento così importante?
Al diniego di accesso, i cittadini Milone Giampiero, Schena Laura e lo stesso Mangano Sabino proponevano esposto per conoscere se tali fatti possano ricondursi rilievi penalmente rilevanti.
Così chiariti i termini della vicenda, le circostanze illustrate sono molto gravi ove si consideri che l’Italia è uno Stato democratico che promuove la partecipazione dei cittadini alla vita politica.
In particolare, si rammenta che tale partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare (art. 1 Cost.) e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea.
Ciò considerato, tutto appare molto strano. Infatti, lo Statuto della Regione Puglia promuove la partecipazione della cittadinanza alla vita politica regionale, atteso che all’art. 35 riconosce la pubblicità delle sedute.
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L’ art. 51 dello stesso Statuto rinforza la partecipazione, disponendo che
“La Regione e gli enti, le aziende e le agenzie ad essa collegati svolgono l’attività amministrativa, nei limiti del suo esercizio, nel rispetto dei seguenti principi:
· Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
· Trasparenza, pubblicità e semplificazione normativa e procedimentale;
· Partecipazione dei soggetti interessati alle progressive fasi del procedimento, anche al fine di verificarne il consenso;
· Efficacia, efficienza. tempestività ed economicità.
2. La legge regionale fissa i criteri e le modalità per la verifica del rispetto dei principi di cui al comma 1.
Anche il Regolamento Interno del Consiglio enuncia che le sedute sono pubbliche; tanto è vero che all’art. 28 così dispone “Le sedute del Consiglio sono pubbliche”.
Tuttavia, l’art. 41 dello stesso Regolamento Interno del Consiglio Regionale prevede che: ” Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nella sala ove siedono i Consiglieri. Il pubblico può assistere alle sedute dopo aver ottenuto regolare permesso. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono essere correttamente vestite, stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o
di disapprovazione”.
Chiaro che tale articolo è diametralmente opposto rispetto alle nozioni di trasparenza e pubblicità, principi cardine del nostro ordinamento (art. 97 Cost.) e più volte enunciati anche dalle stesse fonti di diritto regionale.
L’analisi dell’impianto normativo porta a ritenere che l’enunciato art. 41 del Reg. Interno. si pone in violazione dell’art. 1 della Costituzione (“La sovranità appartiene al Popolo”), nella parte in cui prevede la presenza del pubblico “dopo aver ottenuto regolare permesso”.
La disposizione regolamentare, infatti, nulla dispone in ordine alla nozione di “regolare permesso”.
Quando il permesso è regolare? Quando non lo è?
La normativa, per altro verso, si pone in contrasto con l’art. 3 della Carta Costituzionale nella parte in cui prevede che “le persone ammesse devono essere correttamente vestite”.
Esso se prevede “persone ammesse” è chiaro che vi sono altre persone “non ammesse” e quindi una distinzione tra cittadini, in antitesi al principio di Uguaglianza.
Perchè non ammettere tutti i cittadini interessati a partecipare ed assistere ad una seduta istituzionale pubblica?
In ordine all’abbigliamento, si rammenta che il modo di vestirsi coincide con la libertà di manifestazione del pensiero. Pertanto, anche in tale circostanza vi è una gravissima lacuna normativa, in quanto non viene chiarita la nozione di “correttamente vestite”.
Diverso sarebbe stato se il legislatore regionale avesse imposto l’obbligo di indossare la cravatta per il rispetto dell’ente Istituzionale, un pò come avviene per il Senato della Repubblica.
Ora mi chiedo: non è che gli addetti quando parlavano di iter, di regolamento si riferivano proprio all’art. 41? Sta di fatto che all’art. 41 non si discorre di pass o inviti. Allora? Allora restiamo in attesa del regolamento in risposta all’accesso agli atti.
In conclusione, ieri hanno capito chi siamo noi del MoVimento 5 Stelle. Hanno più o meno compreso la nostra preparazione e precisione nell’affrontare gli argomenti. Hanno compreso la nostra determinazione e la nostra educazione.
Non temete, stiamo arrivando: la trasparenza andrà di moda anche in Regione Puglia!
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