GRANDE RISULTATO del M5S: USCITA OVEST dal Porto di Ancona, sventate CLAUSOLE CAPESTRO PER LO STATO, nelle convenzioni che regolano le opere pubbliche si nascondono troppo spesso insidie inserite da manine misteriose...tanto paga Pantalone, cioè lo Stato e i cittadini!
Se nella Convenzione si scrivono righe: “al concessionario potrà essere riconosciuto, anche in aggiunta ad un eventuale contributo pubblico, l’accesso ai benefici fiscali previsti dalle leggi applicabili ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183 del 12.11.2011”, si tratta di benefici molto ingenti in quanto la misura massima del contributo a fondo perduto, comprensivo delle agevolazioni fiscali su: imposte sui redditi, IRAP, IVA, ammontare dei canoni di concessione, “non può eccedere il 50% del costo dell’investimento”. Quelle tre righe valgono 250 MILIONI di euro (circa) che lo Stato Concedente (soldi degli italiani) versa al Concessionario (CINQUECENTO MILIARDI DI LIRE).
Se si scrivono due righe: “anche nel caso in cui sia il Concessionario stesso a “cessare anticipatamente il rapporto di Convenzione pur indotto da atti o fatti estranei alla volontà del Concedente anche di natura straordinaria e imprevedibile”? Significa che lo Stato Concedente si impegna a riconoscere indennizzi/risarcimenti al Concessionario per oltre 50 MILIONI di euro!
Come è stato possibile e chi è il responsabile, o i responsabili, dell'introduzione di una simile clausola capestro per lo Stato? Come è possibile che lo Stato deve corrispondere al Concessionario, indennizzi risarcimenti anche nel caso in cui sia il Concessionario stesso a "cessare anticipatamente il rapporto di Convenzione pur indotto da atti o fatti estranei alla volontà del Concedente anche di natura straordinaria e imprevedibile"? Per quale motivo si sostiene, in contrasto alle prescrizioni del CIPE, in contrasto con il Codice degli appalti, e al di fuori di ogni logica che lo Stato deve pagare persino il 10 per cento del mancato guadagno esponendo lo Stato stesso al ristoro del "lucro cessante" anche nel caso di una scelta insindacabile e volontaria di rinuncia da parte del Concessionario? Chi ha scritto tutto questo? Forse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ci sono professionalità in grado di leggere le leggi italiane?
Molteplici le interrogazioni e gli atti presentati da me e dal M5S di Ancona, per sventare l'affare: una sorta di gioco a scacchi sottile che, ad oggi , ha fatto saltare il giochino!
RISULTATO: Se si scrivono sette righe come quelle introdotte nell’atto integrativo del 2 settembre 2014: “Fermo restando quanto già disciplinato ai commi 8 e 10 dell’art. 11 della Convenzione, al Concessionario non spetta alcun indennizzo, né rimborso dei costi della progettazione in caso di mancata approvazione del progetto definitivo e del piano economico-finanziario, ovvero di recesso anche per mancato finanziamento entro 12 mesi dall’approvazione dello stesso progetto definitivo, indotto da atti e/fatti estranei alla volontà del Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile è riconosciuto al Concessionario solo l’indennizzo di cui alla precedente lettera a)”, significa che lo Stato NON si espone a pagare indennizzi né risarcimenti né a riconoscere il “lucro cessante e il danno emergente” al Concessionario.
(Donatella Agostinelli M5S)
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