venerdì 23 dicembre 2016

Entra in vigore il " FOIA " Libero accesso agli atti amministrativi

Freedom of information act, in vigore dal 23 Dicembre 2016:
Tutti i cittadini potranno accedere agli atti della pubblica amministrazione

Da oggi, per gli italiani, scatta il libero accesso agli atti della pubblica amministrazione anche se riguardano diritti di altri privati, come ad esempio la richiesta di licenza edilizia di un vicino, la partecipazione a un bando di gara di un candidato a un posto pubblico, il curriculum di un collega di lavoro che ha ottenuto un avanzamento in carriera, ecc.. Viene capovolta l’impostazione che, sino ad ora, ha disciplinato i rapporti tra cittadini e P.A.: la tutela della privacy diventa l’eccezione, garantita solo per particolari esigenze di produzione, di segreto di Stato e di economia nazionale; invece, la regola generale diventa il libero accesso a tutte le informazioni, anche per semplice curiosità e non necessariamente se c’è un interesse specifico da dimostrare. Una vera e propria svolta nella trasparenza, determinata dall’approvazione, nella scorsa primavera, del decreto legislativo [1] sul cosiddetto FOIA, ossia Freedom Of Information Act (legge sulla libertà di informazione).

Ogni cittadino avrà libero accesso ai documenti pubblici. Non parliamo di quelli già disponibili nella sezione “Trasparenza” dei siti Internet delle Pubbliche amministrazioni. No. Parliamo di informazioni che ci riguardano in prima persona, e che sono state finora chiuse in un cassetto. «A che punto è la mia richiesta di visita specialistica in ospedale? Quanto ha speso quel politico in cene e viaggi? A chi è stato dato il finanziamento pubblico e perché proprio a questa ditta e non alla mia? Quanto è sicura la mia scuola? Quanto è inquinata l’aria del mio quartiere? Come sono state stilate le graduatorie del concorso pubblico?». A tutte queste domande ogni italiano avrà diritto ad avere una risposta, da un lato con la pubblicazione – sui siti degli enti pubblici – di informazioni sino ad oggi ritenute riservate (ad esempio, stipendi e benefits di chi esercita funzioni pubbliche), dall’altro con l’obbligo di fornire risposte scritte e motivate a richiesta degli interessati che abbiano presentato una domanda di accesso agli atti amministrativi.
L’accesso agli atti sarà gratuito. E qui uno dei punti fondamentali della riforma: viene cancellato il silenzio rifiuto. Per cui, se la P.A. non risponde nei tempi di legge, ossia 30 giorni, il cittadino avrà diritto di visionare gli atti. Il rifiuto andrà invece posto per iscritto e, soprattutto, motivato, altrimenti il suo silenzio si considererà come assenso e, quindi, scatterà in automatico il diritto di accesso. Contro l’eventuale rifiuto all’accesso si potrà fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come previsto dalla attuale legge.
Eventuali controinteressati all’accesso alle informazioni che li riguardano potranno opporsi entro 10 giorni dalla comunicazione loro inviata dalla P.A. circa la presentazione di una richiesta di accesso agli atti.
La svolta è che non bisognerà più dimostrare un proprio particolare interesse alla pratica per chiedere l’ostensione degli atti amministrativi. Ci spieghiamo meglio. Se in passato, per sapere sulla base di quali criteri era stata determinata la vittoria di un candidato a un concorso piuttosto che di un altro bisognava essere inseriti nella graduatoria, oggi tale condizione non esiste più e tutti possono sapere perché le ragioni dell’aggiudicazione. Insomma, la privacy si inchina anche alla semplice curiosità, visto che comunque la pubblica amministrazione deve sempre agire per trasparenza e rispettando le norme di legge. E quando si parla di legge, non devono esistere segreti.

Riportiamo qui di seguito il testo della legge sul FOIA, Freedom Of Information Act.

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97
Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in   materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche. (16G00108) 
(GU n.132 del 8-6-2016)

 Vigente al: 23-6-2016

Capo I
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  recante:
«Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il Codice del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
sostituito dal seguente: «Riordino della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni.». 
                               Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013,
le  parole  «delle  informazioni   concernenti   l'organizzazione   e
l'attivita' delle pubbliche amministrazioni,  allo  scopo  di»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «dei  dati  e  documenti  detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni, allo  scopo  di  tutelare  i  diritti  dei
cittadini,   promuovere   la   partecipazione    degli    interessati
all'attivita' amministrativa e». 
                               Art. 3 
 
       Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 
             del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, e' sostituito dal  seguente:  «1.  Le  disposizioni  del
presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di  chiunque  ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e  dagli
altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici   e   privati
giuridicamente rilevanti,  tramite  l'accesso  civico  e  tramite  la
pubblicazione  di  documenti,   informazioni   e   dati   concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni  e  le
modalita' per la loro realizzazione.». 
  2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art.  2-bis  (Ambito
soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente  decreto,  per
"pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese  le  autorita'
portuali,  nonche'  le  autorita'  amministrative   indipendenti   di
garanzia, vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: 
  a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 
  b) alle societa' in controllo pubblico come  definite  dal  decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate  come  definite
dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione  dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  c) alle associazioni,  alle  fondazioni  e  agli  enti  di  diritto
privato comunque denominati, anche privi di  personalita'  giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui  attivita'  sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni  e  in
cui  la  totalita'  dei  titolari  o   dei   componenti   dell'organo
d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia   designata   da   pubbliche
amministrazioni. 
  3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti  inerenti  all'attivita'  di  pubblico  interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea,  alle
societa'  in  partecipazione  pubblica  come  definite  dal   decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto  privato,  anche  privi  di  personalita'  giuridica,  con
bilancio superiore a cinquecentomila euro,  che  esercitano  funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.». 
                               Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 3 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole «i dati  oggetto»  sono  inserite  le
seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»; 
  b) dopo il comma 1 sono inseriti i  seguenti:  «1-bis.  L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti  dati  personali,  con
propria  delibera  adottata,  previa   consultazione   pubblica,   in
conformita' con i principi di proporzionalita' e di  semplificazione,
e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti  sui  soggetti  di
cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i
documenti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e'
sostituita con quella  di  informazioni  riassuntive,  elaborate  per
aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti  nella
loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5. 
  1-ter. L'Autorita' nazionale  anticorruzione  puo',  con  il  Piano
nazionale  anticorruzione,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
presente decreto,  precisare  gli  obblighi  di  pubblicazione  e  le
relative modalita'  di  attuazione,  in  relazione  alla  natura  dei
soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,
prevedendo in particolare modalita' semplificate  per  i  comuni  con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per  gli  ordini  e  collegi
professionali.». 
                               Art. 5 
 
          Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  e'
inserito il seguente: «Art. 4-bis  (Trasparenza  nell'utilizzo  delle
risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per  l'Italia  digitale,  d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere
l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo
delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato  "Soldi
pubblici"  che  consente  l'accesso  ai  dati  dei  pagamenti   delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che  l'hanno
effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento. 
  2.   Ciascuna   amministrazione   pubblica   sul    proprio    sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della  sezione
"Amministrazione trasparente", i  dati  sui  propri  pagamenti  e  ne
permette la  consultazione  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 
  3. Per le spese in materia di personale si applica quanto  previsto
dagli articoli da 15 a 20. 
  4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  ai   relativi   adempimenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n.  33  del  2013,
come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO  I-BIS
- DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI». 
                               Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n.  33  del  2013  e
  inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter 
 
  1.  L'articolo  5  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  5  (Accesso  civico   a   dati   e
documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente  in  capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,  informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi,  nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2.  Allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di   controllo   sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel  rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
  3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'  sottoposto
ad alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del
richiedente. L'istanza  di  accesso  civico  identifica  i  dati,  le
informazioni o i documenti  richiesti  e  non  richiede  motivazione.
L'istanza  puo'  essere  trasmessa  per  via  telematica  secondo  le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, ed e' presentata  alternativamente  ad  uno
dei seguenti uffici: 
  a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
  b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
  c) ad altro ufficio  indicato  dall'amministrazione  nella  sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; 
  d) al responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza, ove l'istanza  abbia  a  oggetto  dati,  informazioni  o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto. 
  4. Il rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o
cartaceo e' gratuito, salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la  riproduzione  su
supporti materiali. 
  5.   Fatti   salvi   i   casi   di   pubblicazione    obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata  la  richiesta  di  accesso,  se
individua soggetti controinteressati, ai sensi  dell'articolo  5-bis,
comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio
di copia con raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  via
telematica  per  coloro  che  abbiano  consentito   tale   forma   di
comunicazione.   Entro   dieci   giorni   dalla    ricezione    della
comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una  motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di  accesso.  A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al  comma  6  e'   sospeso   fino   all'eventuale   opposizione   dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica  amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 
  6.  Il  procedimento  di  accesso  civico  deve   concludersi   con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni  dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali    controinteressati.    In    caso    di     accoglimento,
l'amministrazione   provvede   a   trasmettere   tempestivamente   al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso  in  cui
l'istanza  riguardi  dati,  informazioni  o  documenti   oggetto   di
pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  del   presente   decreto,   a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l'avvenuta  pubblicazione  dello  stesso,
indicandogli  il  relativo  collegamento  ipertestuale.  In  caso  di
accoglimento   della   richiesta   di   accesso   civico   nonostante
l'opposizione del  controinteressato,  salvi  i  casi  di  comprovata
indifferibilita',   l'amministrazione   ne   da'   comunicazione   al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o  i
documenti richiesti non prima  di  quindici  giorni  dalla  ricezione
della  stessa  comunicazione  da  parte  del  controinteressato.   Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono  essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti  dall'articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa  amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze. 
  7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di  mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6,  il  richiedente  puo'
presentare richiesta di riesame  al  responsabile  della  prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di  cui  all'articolo  43,  che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti  giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi  di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore  ai   predetti   dieci   giorni.   Avverso   la   decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta  di  riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione  e
della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al  Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116  del  Codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104. 
  8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni  o
degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove  costituito.
Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la  competenza  e'
attribuita al difensore civico competente per  l'ambito  territoriale
immediatamente  superiore.  Il   ricorso   va   altresi'   notificato
all'amministrazione interessata. Il  difensore  civico  si  pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il  difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento,  ne  informa
il richiedente  e  lo  comunica  all'amministrazione  competente.  Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta  giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore  civico,  l'accesso
e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso  si  sia  rivolto  al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116,  comma  1,  del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza  al  difensore
civico. Se l'accesso e' stato  negato  o  differito  a  tutela  degli
interessi  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  2,  lettera  a),  il
difensore civico provvede sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, il quale si  pronuncia  entro  il  termine  di  dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione  al  Garante,
il termine per la pronuncia  del  difensore  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore ai predetti dieci giorni. 
  9.  Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso,  il
controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai  sensi  del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi  del  comma
8. 
  10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico  riguardi  dati,
informazioni o documenti oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai
sensi del presente decreto, il responsabile della  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza  ha  l'obbligo  di  effettuare   la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 
  11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti  dal  Capo
II, nonche' le diverse forme di accesso  degli  interessati  previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
  2.  Dopo  l'articolo  5  sono  inseriti  i  seguenti:  «Art.  5-bis
(Esclusioni e limiti all'accesso civico). -  1. L'accesso  civico  di
cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario
per  evitare  un  pregiudizio  concreto  alla  tutela  di  uno  degli
interessi pubblici inerenti a: 
  a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
  b) la sicurezza nazionale; 
  c) la difesa e le questioni militari; 
  d) le relazioni internazionali; 
  e) la politica e  la  stabilita'  finanziaria  ed  economica  dello
Stato; 
  f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
  g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
  2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi'  rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto  alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
  a)  la  protezione  dei  dati  personali,  in  conformita'  con  la
disciplina legislativa in materia; 
  b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; 
  c) gli interessi economici e commerciali di una  persona  fisica  o
giuridica, ivi  compresi  la  proprieta'  intellettuale,  il  diritto
d'autore e i segreti commerciali. 
  3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso  nei  casi
di segreto di Stato e negli  altri  casi  di  divieti  di  accesso  o
divulgazione previsti  dalla  legge,  ivi  compresi  i  casi  in  cui
l'accesso e' subordinato dalla  disciplina  vigente  al  rispetto  di
specifiche condizioni, modalita' o  limiti,  inclusi  quelli  di  cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
  4. Restano fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui  ai  commi  1  e  2  riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti  del  documento  richiesto,  deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 
  5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano  unicamente  per  il
periodo nel quale la protezione e'  giustificata  in  relazione  alla
natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per  la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2,  sia  sufficiente  fare
ricorso al potere di differimento. 
  6.  Ai  fini  della  definizione  delle  esclusioni  e  dei  limiti
all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la  protezione  dei  dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
recanti indicazioni operative. 
  Art.  5-ter  (Accesso  per  fini  scientifici  ai  dati  elementari
raccolti per finalita'  statistiche). - 1.  Gli  enti  e  uffici  del
Sistema statistico nazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  di  seguito  Sistan,  possono  consentire
l'accesso per fini scientifici ai  dati  elementari,  privi  di  ogni
riferimento  che  permetta  l'identificazione  diretta  delle  unita'
statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui  i
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
  a)  l'accesso  sia  richiesto   da   ricercatori   appartenenti   a
universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca,  inseriti  nell'elenco  redatto  dall'autorita'
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),  a  seguito
di valutazione  effettuata  dal  medesimo  soggetto  del  Sistan  che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al  medesimo  comma
3; 
  b)  sia  sottoscritto,  da  parte  di  un  soggetto   abilitato   a
rappresentare  l'ente  richiedente,  un   impegno   di   riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei  dati,  gli  obblighi  dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in  caso  di  violazione  degli
impegni  assunti,  nonche'  le  misure  adottate  per   tutelare   la
riservatezza dei dati; 
  c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia  ritenuta
adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  b),  dal
medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto  deve
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo
non puo' essere conseguito senza l'utilizzo  di  dati  elementari,  i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi  di
ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla  proposta  di
ricerca sono  allegate  dichiarazioni  di  riservatezza  sottoscritte
singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati.  E'  fatto
divieto di effettuare trattamenti  diversi  da  quelli  previsti  nel
progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini  di
durata del progetto, comunicare i dati a terzi  e  diffonderli,  pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto  dei  tipi  di
dati nonche' dei rischi e delle  conseguenze  di  una  loro  illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori  sotto  forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere  l'identificazione  dell'unita'  statistica.  In  caso  di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca
e  l'impossibilita'  di   soluzioni   alternative,   sono   messi   a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'
l'utilizzo  di  questi  ultimi  avvenga  all'interno  di   laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono  i
dati, accessibili anche da remoto tramite  laboratori  organizzati  e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione  che  il  rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non  permettano  il
collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle  norme  in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati  personali,  o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al  perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico  cui
afferiscono i dati, sulla base  di  appositi  protocolli  di  ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto,  nei  quali
siano richiamate le norme in  materia  di  segreto  statistico  e  di
protezione dei dati personali. 
  3. Sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  il
Comitato di indirizzo e  coordinamento  dell'informazione  statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del  supporto  dell'Istat,  adotta  le  linee  guida  per
l'attuazione  della  disciplina  di  cui  al  presente  articolo.  In
particolare, il Comstat stabilisce: 
  a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui  al  comma  1,
lettera a),  avuto  riguardo  agli  scopi  istituzionali  perseguiti,
all'attivita'  svolta  e  all'organizzazione  interna  in   relazione
all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per  garantire
la sicurezza dei dati; 
  b) i criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti  di  ricerca  avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita'  di  disporre  dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi  impiegati
per la loro analisi e diffusione; 
  c) le modalita' di organizzazione e  funzionamento  dei  laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2; 
  d) i  criteri  per  l'accreditamento  dei  gestori  dei  laboratori
virtuali, avuto riguardo agli  scopi  istituzionali,  all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la  gestione
e la sicurezza dei dati; 
  e) le conseguenze di eventuali  violazioni  degli  impegni  assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori. 
  4. Nei siti istituzionali del Sistan  e  di  ciascun  soggetto  del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili. 
  5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.». 
  3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente  Capo:  «CAPO  I-TER  -  PUBBLICAZIONE   DEI   DATI,   DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI». 
                               Art. 7 
 
                   Inserimento dell'articolo 7-bis 
 
  1.  Dopo  l'articolo  7  e'  inserito  il  seguente:  «Art.   7-bis
(Riutilizzo dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di  pubblicazione
dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati  giudiziari,
di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una
diffusione dei dati medesimi attraverso siti  istituzionali,  nonche'
il  loro  trattamento  secondo  modalita'  che   ne   consentono   la
indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web
ed il loro riutilizzo ai  sensi  dell'articolo  7  nel  rispetto  dei
principi sul trattamento dei dati personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di  specifica  previsione  di  legge  o  regolamento,  nel
rispetto dei limiti indicati  dall'articolo  5-bis,  procedendo  alla
indicazione  in  forma  anonima  dei  dati  personali   eventualmente
presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  all'accesso  e  alla  diffusione  delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, continua ad operare  anche  oltre  la  scadenza  del  mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.». 
                               Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 8 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «Decorsi
detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai  sensi
dell'articolo 5.»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione  del  rischio
corruttivo, delle esigenze di semplificazione e  delle  richieste  di
accesso, determina, anche su proposta del Garante per  la  protezione
dei dati personali, i casi in cui la durata della  pubblicazione  del
dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.». 
                               Art. 9 
 
       Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 
             del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis 
 
  1. All'articolo 9 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Al
fine di evitare eventuali  duplicazioni,  la  suddetta  pubblicazione
puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale  alla  sezione
del sito in  cui  sono  presenti  i  relativi  dati,  informazioni  o
documenti,  assicurando  la  qualita'  delle  informazioni   di   cui
all'articolo 6.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
  2.  Dopo  l'articolo  9  e'  inserito  il  seguente:  «Art.   9-bis
(Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le pubbliche  amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano  i  dati,
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di
pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo,  con
i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con  le  modalita'
di raccolta ed elaborazione dei dati. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei  dati  effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i  soggetti  di
cui all'articolo  2-bis  adempiono  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante  la
comunicazione dei dati, delle  informazioni  o  dei  documenti  dagli
stessi detenuti  all'amministrazione  titolare  della  corrispondente
banca dati e con la pubblicazione  sul  proprio  sito  istituzionale,
nella  sezione  "Amministrazione   trasparente",   del   collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i  relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni  di  continuare  a  pubblicare  sul  proprio  sito  i
predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati. 
  3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle  banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione  ai  sensi  del  comma  2  ed
effettivamente comunicati, la richiesta  di  accesso  civico  di  cui
all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione  della
corruzione e della trasparenza  dell'amministrazione  titolare  della
banca dati. 
  4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti  di  cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo  5  e'
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.». 
                               Art. 10 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento  con  il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni  amministrazione
indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge  n.  190
del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni  e  dei  dati  ai  sensi  del  presente
decreto.»; 
  c) il comma 2 e' abrogato; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  promozione  di
maggiori livelli di trasparenza costituisce un  obiettivo  strategico
di ogni amministrazione,  che  deve  tradursi  nella  definizione  di
obiettivi organizzativi e individuali.»; 
  e) il comma 7 e' abrogato; 
    f) al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d)
e' soppressa. 
                               Art. 11 
 
          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le  seguenti:  «,
previsto dalla legge o comunque adottato,»; 
      2) dopo le parole «i  codici  di  condotta»  sono  inserite  le
seguenti: «, le misure integrative di  prevenzione  della  corruzione
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190
del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale  e  gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione». 
                               Art. 12 
 
          Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse. 
                               Art. 13 
 
          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la  rubrica  dell'articolo  14  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari
di incarichi dirigenziali»; 
  b) al  comma  1,  le  parole  «di  carattere  elettivo  o  comunque
esercizio di poteri di  indirizzo  politico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche se non  di  carattere  elettivo»  e  le  parole  «le
pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni  e
gli enti locali pubblicano»; 
  c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis.  Le  pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di
incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione  o  di  governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito,  e
per  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi   titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 
  1-ter. Ciascun dirigente  comunica  all'amministrazione  presso  la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti  a  carico
della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  a  quanto   previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 
  1-quater. Negli atti di conferimento di  incarichi  dirigenziali  e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi  di  trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata  comprensione  e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento  ai  dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia  in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei  suddetti
obiettivi   determina   responsabilita'   dirigenziale    ai    sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai  fini
del conferimento di successivi incarichi. 
  1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui  al  comma  1  si
applicano anche ai titolari di posizioni  organizzative  a  cui  sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei  casi  di  cui  all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  e  in  ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.  Per  gli  altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo  curriculum
vitae.»; 
    d)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le   pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e  1-bis  entro  tre
mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico  e
per  i  tre  anni  successivi  dalla   cessazione   del   mandato   o
dell'incarico dei soggetti,  salve  le  informazioni  concernenti  la
situazione patrimoniale  e,  ove  consentita,  la  dichiarazione  del
coniuge non separato e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado,  che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del  mandato.
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti  sono  accessibili
ai sensi dell'articolo 5.». 
                               Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33  del  2013  e
             inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi
di   pubblicazione   concernenti   i   titolari   di   incarichi   di
collaborazione o consulenza»; 
  b) al comma 1, 
  1)  all'alinea,  le  parole  «Fermi  restando  gli  obblighi»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis e fermi restando gli  obblighi»  e  le  parole  «
amministrativi di vertice e di incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi
titolo conferiti, nonche'» sono soppresse; 
  2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse; 
    c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione,» sono soppresse; 
    d) il comma 5 e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo  15  sono  inseriti  i  seguenti:  «Art.  15-bis
(Obblighi di  pubblicazione  concernenti  incarichi  conferiti  nelle
societa'   controllate). - 1.   Fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 9-bis, le societa' a  controllo  pubblico,  nonche'  le
societa' in regime di amministrazione  straordinaria,  ad  esclusione
delle societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal
conferimento di incarichi  di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i  due  anni
successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento  dell'incarico,  l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
  b) il curriculum vitae; 
  c)  i  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
  d) il tipo di procedura seguita per la selezione del  contraente  e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  2.  La  pubblicazione  delle  informazioni  di  cui  al  comma   1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta. 
  Art.   15-ter   (Obblighi   di   pubblicazione   concernenti    gli
amministratori e gli esperti nominati  da  organi  giurisdizionali  o
amministrativi).  - 1. L'albo  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  e'  tenuto  con   modalita'
informatiche ed e' inserito in un'area  pubblica  dedicata  del  sito
istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,
per  ciascun  iscritto,  gli  incarichi  ricevuti,  con  precisazione
dell'autorita'  che  lo  ha  conferito  e  della  relativa  data   di
attribuzione e di cessazione,  nonche'  gli  acconti  e  il  compenso
finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente  sono  inseriti
nell'albo, a cura della  cancelleria,  entro  quindici  giorni  dalla
pronuncia del provvedimento. Il regolamento di  cui  all'articolo  10
del suddetto decreto  legislativo  n.  14  del  2010  stabilisce  gli
ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo. 
  2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  di  cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli  incarichi  conferiti  ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati  di  cui  all'articolo  38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche'  i
compensi a ciascuno di essi liquidati. 
  3. Nel registro di cui all'articolo 28,  quarto  comma,  del  regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  vengono  altresi'   annotati   i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale  in
favore di ciascuno dei soggetti  di  cui  al  medesimo  articolo  28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato  e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. 
  4.  Le  prefetture  pubblicano  i  provvedimenti  di  nomina  e  di
quantificazione dei compensi degli  amministratori  e  degli  esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90.». 
                               Art. 15 
 
          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  b) al comma  2,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  c)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:   «3-bis.   Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei  processi  di
mobilita'  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche
attraverso la  pubblicazione  di  dati  identificativi  dei  soggetti
interessati.». 
                               Art. 16 
 
          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le  parole  «con
la  indicazione  delle   diverse   tipologie   di   rapporto,   della
distribuzione di questo personale tra le diverse  qualifiche  e  aree
professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco  dei  titolari
dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse; 
  b) al comma  2,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo  9-bis,  le  pubbliche  amministrazioni»  e  le  parole
«articolato per aree professionali,» sono soppresse. 
                               Art. 17 
 
          Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni». 
                               Art. 18 
 
          Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1,  dopo  le  parole  «presso  l'amministrazione»  sono
inserite le seguenti: «,  nonche'  i  criteri  di  valutazione  della
Commissione e le tracce delle prove scritte»; 
  b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati  nel
corso  dell'ultimo  triennio,  accompagnato   dall'indicazione,   per
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti  assunti  e  delle  spese
effettuate» sono soppresse. 
                               Art. 19 
 
          Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  comma  2  e'  sostituito  dal   seguente:   «Le   pubbliche
amministrazioni  pubblicano  i  criteri  definiti  nei   sistemi   di
misurazione e valutazione della performance  per  l'assegnazione  del
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua  distribuzione,  in
forma aggregata, al fine di dare conto del  livello  di  selettivita'
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i
dati  relativi  al  grado  di  differenziazione  nell'utilizzo  della
premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
                               Art. 20 
 
          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono
inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e». 
                               Art. 21 
 
          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, 
  1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
ciascuna amministrazione»; 
  2) alla lettera a) le  parole  «e  finanziati  dall'Amministrazione
medesima  ovvero»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  finanziati
dall'amministrazione medesima nonche' di quelli»; 
      3) dopo la lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)  i
provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni  in  societa'  gia'  costituite,
gestione   delle    partecipazioni    pubbliche,    alienazione    di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a  controllo  pubblico
in  mercati  regolamentati  e   razionalizzazione   periodica   delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto  legislativo  adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; 
  b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono  sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
per ciascuno degli enti»; 
  c) al comma  3,  le  parole  «degli  enti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono  pubblicati  i
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e  ai  soggetti
titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14  e  15»  sono
soppresse; 
    d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione  interessata»
sono inserite le  seguenti:  «ad  esclusione  dei  pagamenti  che  le
amministrazioni sono tenute  ad  erogare  a  fronte  di  obbligazioni
contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da  parte  di  uno
degli enti e societa' indicati nelle categorie di  cui  al  comma  1,
lettere da a) a c)»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni  di
cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
societa',  partecipate  da  amministrazioni  pubbliche,  con   azioni
quotate  in  mercati  regolamentati  italiani  o   di   altri   paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.». 
                               Art. 22 
 
          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, 
  1) la lettera a) e' soppressa; 
  2) alla lettera b),  le  parole  «12  aprile  2006,  n.  163»  sono
sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016,  n.  50,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis»; 
  3) la lettera c) e' soppressa; 
  4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
                               Art. 23 
 
          Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 le parole «; la  sua  eventuale  omissione  o  incompletezza  e'
rilevata  d'ufficio  dagli  organi  dirigenziali,  sotto  la  propria
responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio  economico»  sono
soppresse. 
                               Art. 24 
 
          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le  regioni,  le  province»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
regioni, le province». 
                               Art. 25 
 
          Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni». 
                               Art. 26 
 
          Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono
inserite le seguenti: «e di quelli detenuti». 
                               Art. 27 
 
          Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano gli atti degli organismi  indipendenti  di  valutazione  o
nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione  in  forma  anonima
dei dati personali eventualmente presenti.  Pubblicano,  inoltre,  la
relazione degli organi di revisione  amministrativa  e  contabile  al
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al  conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi  ancorche'
non recepiti della Corte dei  conti  riguardanti  l'organizzazione  e
l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.». 
                               Art. 28 
 
          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono  inserite
le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»; 
      2)  alla  lettera  a),  le  parole   «,   evidenziando   quelli
effettivamente sostenuti e quelli  imputati  al  personale  per  ogni
servizio erogato» sono soppresse; 
      3) la lettera b) e' abrogata. 
                               Art. 29 
 
          Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni», dopo  le  parole  «beni,  servizi,»  sono
inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e  dopo  le  parole
"dei pagamenti»" sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  l'ammontare
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici». 
                               Art. 30 
 
          Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono
sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»; 
  b) la lettera n) del comma 1 e' soppressa; 
  c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse. 
                               Art. 31 
 
          Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. L'articolo  37  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  37  (Obblighi   di   pubblicazione
concernenti   i   contratti   pubblici   di   lavori,    servizi    e
forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e
fermi restando gli  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le  pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
  a) i dati  previsti  dall'articolo  1,  comma  32,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190; 
  b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui alla lettera a) si  intendono  assolti,  attraverso  l'invio  dei
medesimi dati alla banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, limitatamente alla parte lavori.». 
                               Art. 32 
 
          Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e  le  parole  da:
«tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Fermi  restando  gli
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  21  del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano tempestivamente gli atti  di  programmazione  delle  opere
pubbliche, nonche'  le  informazioni  relative  ai  tempi,  ai  costi
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere  pubbliche  in
corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
d'intesa con l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  che  ne  curano
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nei  propri  siti   web
istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione; 
    c) dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Per  i
Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2  sono  quelli
indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
228.». 
                               Art. 33 
 
          Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.   Le
amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro  siti
istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio,  e  ne
permettono la consultazione,  in  forma  sintetica  e  aggregata,  in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale  di
riferimento e ai beneficiari.»; 
  b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i  responsabili  di
strutture semplici,» sono soppresse; 
  c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le
seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,». 
                               Art. 34 
 
          Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza  e
l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la
prevenzione della corruzione»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  dirigenti
responsabili  dell'amministrazione   e   il   responsabile   per   la
trasparenza  controllano  e   assicurano   la   regolare   attuazione
dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto.». 
                               Art. 35 
 
          Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
di cui  all'articolo  10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Piano
triennale per la prevenzione della corruzione». 
                               Art. 36 
 
          Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo n.  33  del  2013,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «la CIVIT, anche in qualita'  di  Autorita'  nazionale
anticorruzione,» e le parole  «la  CIVIT»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione»; 
  b) al comma 1,  le  parole  «l'adozione  di  atti  o  provvedimenti
richiesti  dalla  normativa   vigente,   ovvero   la   rimozione   di
comportamenti o atti contrastanti con  i  piani  e  le  regole  sulla
trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un
termine non superiore a trenta giorni, alla  pubblicazione  di  dati,
documenti e informazioni ai sensi del presente decreto,  all'adozione
di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza.»; 
    c) al comma 4,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti
periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al
comma 1  costituisce  illecito  disciplinare.  L'Autorita'  nazionale
anticorruzione segnala l'illecito  all'ufficio  di  cui  all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
dell'amministrazione  interessata  ai   fini   dell'attivazione   del
procedimento   disciplinare   a   carico   del   responsabile   della
pubblicazione  o  del  dirigente  tenuto  alla   trasmissione   delle
informazioni.». 
                               Art. 37 
 
          Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 46 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Responsabilita'
derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di  obblighi
di pubblicazione e di accesso civico»; 
  b) al  comma  1,  le  parole  «o  la  mancata  predisposizione  del
Programma  triennale  per  la  trasparenza   e   l'integrita'»   sono
sostituite dalla seguente:  «e  il  rifiuto,  il  differimento  e  la
limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle  ipotesi  previste
dall'articolo 5-bis,». 
                               Art. 38 
 
          Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sanzioni  per  la
violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione  di
cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente  che  non
effettua la comunicazione ai sensi  dell'articolo  14,  comma  1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica,  nonche'  nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei  dati  di  cui  al  medesimo  articolo.  La  stessa
sanzione si applica nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»; 
  c) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:  «3.  Le
sanzioni di cui al comma 1  sono  irrogate  dall'Autorita'  nazionale
anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione  disciplina  con
proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre 1981,  n.  689,  il  procedimento  per  l'irrogazione  delle
sanzioni.». 
                               Art. 39 
 
          Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 48 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della  funzione  pubblica»
sono    sostituite    dalle    seguenti:    «L'Autorita'    nazionale
anticorruzione»; 
  b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dall'Autorita'
nazionale anticorruzione»; 
  c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli standard, i modelli e gli schemi»; 
  d) al comma 5 le parole «Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo
11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui  all'articolo
2-bis,». 
                               Art. 40 
 
          Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  le  parole  da  «e  i
soggetti» fino a  «attivita'  istituzionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui  all'articolo  2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  che  realizzano  opere
pubbliche». 
Capo II
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
                               Art. 41 
 
        Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 
 
  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del  2012  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il  Piano
nazionale   anticorruzione   e'   adottato   sentiti   il    Comitato
interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.  Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di  prevenzione
della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  fini
dell'adozione di misure di prevenzione della  corruzione  integrative
di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4,
lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla  dimensione  e  ai
diversi settori di  attivita'  degli  enti,  individua  i  principali
rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione  di
obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di
contrasto alla corruzione.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Per  l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione  esercita  poteri  ispettivi  mediante  richiesta   di
notizie,   informazioni,   atti   e    documenti    alle    pubbliche
amministrazioni,  e  ordina  l'adozione  di  atti   o   provvedimenti
richiesti dai piani di cui ai commi  4  e  5  e  dalle  regole  sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza citati.»; 
    d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa; 
    e) il comma 6, e' sostituito  dal  seguente:  «6.  I  comuni  con
popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  possono  aggregarsi  per
definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale  per  la  prevenzione
della  corruzione,  secondo  le  indicazioni  contenute   nel   Piano
nazionale anticorruzione  di  cui  al  comma  2-bis.  Ai  fini  della
predisposizione  del  piano  triennale  per  la   prevenzione   della
corruzione,  il  prefetto,  su  richiesta,  fornisce  il   necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  fine  di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle
linee  guida  contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla
Commissione.»; 
    f) il comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  L'organo  di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo  in  servizio,
il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza,  disponendo   le   eventuali   modifiche   organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,
il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel  dirigente
apicale, salva diversa e motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di
comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della  prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza.   Il   Responsabile   della
prevenzione della corruzione e della trasparenza  segnala  all'organo
di  indirizzo  e  all'organismo  indipendente   di   valutazione   le
disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle  misure  in  materia  di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e  indica  agli  uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare  i  nominativi  dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure  in  materia
di prevenzione della corruzione e di  trasparenza.  Eventuali  misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del  Responsabile
della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  per  motivi
collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle  sue
funzioni   devono   essere    segnalate    all'Autorita'    nazionale
anticorruzione,  che  puo'  chiedere   informazioni   all'organo   di
indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3,  articolo  15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»; 
    g) il comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8.  L'organo  di
indirizzo  definisce  gli  obiettivi   strategici   in   materia   di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,   che   costituiscono
contenuto    necessario    dei    documenti     di     programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione  della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano  triennale  per  la
prevenzione della  corruzione  su  proposta  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  gennaio
di ogni anno  e  ne  cura  la  trasmissione  all'Autorita'  nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.
L'attivita' di elaborazione del piano  non  puo'  essere  affidata  a
soggetti  estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della
prevenzione della corruzione e della  trasparenza,  entro  lo  stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita'  a  rischio  di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui
al comma 11.»; 
    h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  «8-bis.  L'Organismo
indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione
della Relazione sulla performance,  che  i  piani  triennali  per  la
prevenzione  della  corruzione  siano  coerenti  con  gli   obiettivi
stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione  delle  performance  si  tenga  conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.  Esso
verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14  in  rapporto
agli obiettivi inerenti alla  prevenzione  della  corruzione  e  alla
trasparenza. A  tal  fine,  l'Organismo  medesimo  puo'  chiedere  al
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
le informazioni e  i  documenti  necessari  per  lo  svolgimento  del
controllo e puo'  effettuare  audizioni  di  dipendenti.  L'Organismo
medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato
di attuazione delle misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  di
trasparenza.»; 
    i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui  al  comma
16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori  rispetto  a  quelle
indicate nel  Piano  nazionale  anticorruzione,»  e  dopo  le  parole
«rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti:  «e  le  relative
misure di contrasto,»; 
    j) alla lettera d) del comma 9, le parole  «monitorare  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «definire  le  modalita'  di  monitoraggio
del»; 
    k) alla lettera e) del comma 9, le  parole  «monitorare  i»  sono
sostituite dalle seguenti: «definire  le  modalita'  di  monitoraggio
dei»; 
    l) il comma 14 e'  sostituito  dal  seguente:  «14.  In  caso  di
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste  dal  Piano,
il responsabile  individuato  ai  sensi  del  comma  7  del  presente
articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  nonche',  per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che  provi  di  avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative  modalita'
e di avere vigilato sull'osservanza  del  Piano.  La  violazione,  da
parte  dei   dipendenti   dell'amministrazione,   delle   misure   di
prevenzione previste dal  Piano  costituisce  illecito  disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai  sensi
del  comma  7   del   presente   articolo   trasmette   all'organismo
indipendente   di   valutazione    e    all'organo    di    indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei  casi  in
cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora  il  dirigente
responsabile   lo   ritenga   opportuno,    quest'ultimo    riferisce
sull'attivita'.». 
Capo III
Disposizioni finali e transitorie
                               Art. 42 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  n.
33  del  2013  si  adeguano  alle  modifiche  allo   stesso   decreto
legislativo,  introdotte   dal   presente   decreto,   e   assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato  dall'articolo  6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. Gli obblighi di pubblicazione  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un  anno  dalla
data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   Ai   fini
dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del  predetto  decreto
legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  verificano  la  completezza   e   la
correttezza dei dati gia' comunicati alle  pubbliche  amministrazioni
titolari  delle  banche  dati  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto
legislativo n. 33 del  2013,  e,  ove  necessario,  trasmettono  alle
predette amministrazioni i dati mancanti o  aggiornati.  A  decorrere
dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, i soggetti  di  cui  al  citato  articolo  9-bis
possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo  9-bis,
comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 
  3. Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 33 del 2013,  inserito  dall'articolo  15  del
presente decreto, sono dovute anche per i processi  di  mobilita'  di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190. 
                               Art. 43 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati: 
  a) l'articolo 4; 
  b) l'articolo 11; 
  c) l'articolo 24; 
  d) l'articolo 25; 
  e) l'articolo 34; 
  f) l'articolo 39, comma 1, lettera b); 
    g) l'articolo 42, comma 1, lettera d). 
  1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n.  118,
l'articolo 1 e' abrogato. 
  2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera  f),  del  comma
611, e' soppressa. 
  3. Alla legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  i  commi  675  e  676
dell'articolo 1 sono abrogati. 
  4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n.
33 del 2013, ovunque ricorrano, si  intendono  riferiti  all'articolo
2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3  del  presente
decreto. 
                               Art. 44 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui  al  presente  decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Renzi, Presidente del Consiglio        
                                  dei ministri                        
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                                  e la pubblica amministrazione       
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                          ALLEGATO B (articolo 9-bis) 
    

 ==================================================================
 |   |              |            |                 |   Obblighi   |
 |   |              |  Amm. che  |     Norma/e     | previsti dal |
 |   |  Nome della  | detiene la |  istitutiva/e   | d.lgs. n. 33 |
 |   |  banca dati  | banca dati |della banca dati |   del 2013   |
 +===+==============+============+=================+==============+
 |   |              |            |                 |Art. 15 (tito-|
 |   |              |            |                 |lari di inca- |
 |   |              |            |                 |richi di      |
 |   |              |            |                 |collabora-    |
 |   |              |            |                 |zione o consu-|
 |   |              |            |                 |lenza);       |
 |   |              |            |                 |art. 17 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi al   |
 |   |              |            |                 |personale non |
 |   |              |            |                 |a tempo       |
 |   |              |            |                 |indeter-      |
 |   |              |            |- Artt. 36,      |minato);      |
 |   |              |            |co. 3, e 53 del  |art. 18 (dati |
 |   |              |            |d.lgs. n. 165 del|relativi      |
 |   |              |            |2001;            |agli inca-    |
 |   |              |            |- art. 1,        |richi         |
 |   |              |            |co. 39-40,       |conferiti ai  |
 |   |              |            |della legge      |dipendenti    |
 |1. |   Perla PA   |   PCM-DFP  |n. 190 del 2012  |pubblici)     |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 16, co.  |
 |   |              |            |                 |1-2 (dota-    |
 |   |              |            |                 |zione orga-   |
 |   |              |            |                 |nica e costo  |
 |   |              |            |                 |del personale |
 |   |              |            |                 |con rapporto  |
 |   |              |            |                 |di lavoro a   |
 |   |              |            |                 |tempo indeter-|
 |   |              |            |                 |minato);      |
 |   |              |            |                 |art. 17 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi al   |
 |   |              |            |                 |personale     |
 |   |              |            |                 |non a tempo   |
 |   |              |            |                 |indeter-      |
 |   |              |            |                 |minato);      |
 |   |              |            |                 |art. 21, co. 1|
 |   |              |            |                 |(dati sulla   |
 |   |    SICO -    |            |                 |contratta-    |
 |   | Sistema Cono-|            |                 |zione col-    |
 |   | scitivo del  |            |                 |lettiva       |
 |   |  personale   |            |                 |nazionale);   |
 |   |  dipendente  |            |                 |art. 21, co. 2|
 |   |  dalle Am-   |            |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla   |
 |   |  ministra-   |            |3, e 58-62 del   |contratta-    |
 |   |  zioni pub-  |   MEF-RGS  |d.lgs. n. 165 del|zione integra-|
 |2. |    bliche    |   (IGOP)   |2001             |tiva)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 21, co. 1|
 |   |              |            |                 |(dati sulla   |
 |   |              |            |                 |contrattazione|
 |   |              |            |                 |collettiva    |
 |   |              |            |                 |nazionale);   |
 |   |              |            |                 |art. 21, co. 2|
 |   |   Archivio   |            |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla   |
 |   |   contratti  |            |5, e 47, co. 8,  |contratta-    |
 |   |  del settore |            |del d.lgs. n. 165|zione integra-|
 |3. |   pubblico   | ARAN CNEL  |del 2001         |tiva)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 22 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi ai   |
 |   |              |            |                 |soli Enti     |
 |   |              |            |                 |locali riguar-|
 |   |              |            |                 |danti enti    |
 |   |              |            |                 |pubblici      |
 |   |              |            |                 |vigilati,     |
 |   |              |            |                 |enti di di-   |
 |   |              |            |                 |ritto privato |
 |   |              |            |                 |in controllo  |
 |   |              |            |                 |pubblico,     |
 |   |   SIQuEL -   |            |                 |parteci-      |
 |   |Sistema Infor-|            |                 |pazioni in so-|
 |   |    mativo    |            |Art. 1, co. 166- |cieta' di     |
 |   | Questionari  | Corte dei  |167, della legge |diritto pri-  |
 |4. | Enti Locali  |   conti    |n. 266 del 2005  |vato)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 22, commi|
 |   |              |            |                 |1 e 2 (dati   |
 |   |              |            |                 |relativi a    |
 |   |              |            |                 |societa', enti|
 |   |              |            |                 |pubblici e    |
 |   |              |            |                 |enti di       |
 |   |              |            |                 |diritto pri-  |
 |   |              |            |                 |vato parte-   |
 |   |              |            |                 |cipati dalle  |
 |   |              |            |                 |ammini-       |
 |   |              |            |                 |strazioni     |
 |   |              |            |                 |pubbliche o   |
 |   |              |            |                 |in cui le Am- |
 |   |              |            |                 |ministra-     |
 |   |              |            |                 |zioni nomi-   |
 |   |              |            |                 |nano propri   |
 |   |              |            |                 |rappresen-    |
 |   |              |            |                 |tanti negli   |
 |   |              |            |- Art. 2, co.    |organi di go- |
 |   |              |            |222, della legge |verno);       |
 |   |              |            |n. 191 del 2009; |art. 30       |
 |   |              |            |- art. 17, co.   |(dati rela-   |
 |   |              |            |3-4, del decreto-|tivi a beni   |
 |   |              |            |legge n. 90 del  |immobili      |
 |   |              |            |2014, conver-    |posseduti o   |
 |   |              |            |tito, con modifi-|detenuti      |
 |   |              |            |cazioni, dalla   |delle ammini- |
 |   |  Patrimonio  |            |legge n. 114 del |strazioni     |
 |5. |   della PA   |   MEF-DT   |2014             |pubbliche)    |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |- Art. 1, co. 10,|              |
 |   |              |            |del decreto-legge|              |
 |   |              |            |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|
 |   |              |            |convertito, con  |(pubblicita'  |
 |   |              |            |modificazioni,   |dei rendi-    |
 |   |  Rendiconti  |            |dalla legge n.   |conti dei     |
 |   |  dei gruppi  |            |213 del 2012;    |gruppi consi- |
 |   |  consiliari  | Corte dei  |- d.P.C.M. 21    |liari regio-  |
 |6. |  regionali   |   conti    |dicembre 2012    |nali)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art.29, co. 1 |
 |   |              |            |                 |(bilanci      |
 |   |              |            |                 |preventivi    |
 |   |              |            |                 |e consuntivi  |
 |   |              |            |                 |delle am-     |
 |   |              |            |                 |ministrazioni |
 |   |              |            |                 |pubbliche)    |
 |   |              |            |                 |Art. 37,      |
 |   |              |            |                 |comma 1,      |
 |   |              |            |                 |lett. a), b), |
 |   |              |            |                 |c) (informa-  |
 |   |              |            |                 |zioni relative|
 |   |              |            |                 |alle procedure|
 |   |              |            |                 |per l'affida- |
 |   |              |            |                 |mento e       |
 |   |              |            |- Art. 13 della  |l'esecuzione  |
 |   |              |            |legge n. 196 del |di opere  e   |
 |   |              |            |2009;            |e lavori)     |
 |   |              |            |- decreto        |Art. 38,      |
 |   |              |            |del Ministro     |Pubblicita'   |
 |   |              |            |dell'economia e  |dei processi  |
 |   |              |            |delle finanze n. |di pianifi-   |
 |   |              |            |23411 del 2010;  |cazione,      |
 |   | BDAP - Banca |            |- d.lgs. n. 229  |realizzazione |
 |   | Dati Ammini- |            |del 2011;        |e valutazione |
 |   |  strazioni   |            |- d.lgs. n. 228  |delle opere   |
 |7. |  Pubbliche   |   MEF-RGS  |del 2011;        |pubbliche     |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |  REMS (Real  |            |                 |              |
 |   |Estate Manage-|            |                 |              |
 |   | ment System) |            |                 |              |
 |   |- Sistema di  |            |                 |              |
 |   |  Gestione    |            |                 |              |
 |   | degli Immo-  |            |                 |Art. 30 (beni |
 |   | bili di Pro- |            |                 |immobili e    |
 |   | prieta' Sta- |            |                 |gestione del  |
 |8. |     tale     |   Demanio  |                 |patrimonio)   |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 37, co. 1|
 |   |              |            |                 |(informazioni |
 |   |              |            |                 |relative      |
 |   |              |            |                 |alle procedure|
 |   |              |            |                 |per l'affida- |
 |   |              |            |                 |mento e       |
 |   |              |            |- Art. 62-bis    |l'esecuzione  |
 |   |BDNCP - Banca |            |del d.lgs. n. 82 |di opere      |
 |   |     Dati     |            |del 2005 ;       |e lavori      |
 |   |  Nazionale   |            |- art. 6-bis del |pubblici,     |
 |   |  Contratti   |            |d.lgs. n. 163    |servizi e     |
 |9. |   Pubblici   |    ANAC    |del 2006         |forniture)    |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 37, co. 1|
 |   |              |            |                 |(informazioni |
 |   |              |            |                 |zioni rela-   |
 |   |              |            |                 |tive alle     |
 |   |              |            |                 |procedure per |
 |   |              |            |                 |l'affidamento |
 |   |              |            |Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|
 |   |              |            |122, co. 5 e 128,|di opere e    |
 |   |   Servizio   |            |co. 11, del      |lavori pub-   |
 |   |   Contratti  |            |d.lgs. n. 163    |blici, servizi|
 |10.|   Pubblici   |    MIT     |del 2006         |e forniture)  |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+