martedì 30 settembre 2014

L'OPERAZIONE E' RIUSCITA, MA IL PAZIENTE E' MORTO

Se nessuno li ferma, un giorno, neanche troppo lontano ormai, il chirurgo PD con a capo il primario Renzi darà questo annuncio sulla morte del malato Paese Italia passato sotto i ferri di questo macellaio.
Precariato e distruzione delle già poche certezze su cui almeno una persona poteva provare a ipotizzare un futuro. Questa l'operazione in corso.
La votazione di ieri nella segreteria nazionale del PD per la cancellazione dell' art. 18 nn può risolversi in una semplice disquisizione fra maggioranza e minoranza del partito. È stata messa ai voti la visione del Paese sulla quale il PD ha (falsamente) detto dalla sua nascita, dalla sua tradizione storica, di basarsi. Sulla quale ha chiesto per decenni voti ai cittadini, ingannandoli quindi (oggi più che mai possiamo dirlo) con la finta contrapposizione a "culoflaccido" Berlusconi.
Quando si mette ai voti e si cancellano i paradigmi di un partito quel partito non esiste più.
E la cosiddetta minoranza ha il dovere di far emergere questa realtà e di andarsene! Se rimangono a fare minoranza in un partito che ha cancellato i suoi sedicenti paradigmi, confermano solo la farsa avvenuta finora, la finta diatriba e la pavida posizione di chi rinnega gli ideali che dice di avere (avuto) pur di mantenere un posto in tribuna.
Io non ce l'ho solo con le marionette del Sistema, della BCE o dei grandi gruppi, delle lobby, ecc... che si chiamino Renzi, Monti o Draghi. Fanno sostanzialmente il loro dovere, stanno ubbidendo al mandato per cui sono stati messi lì. Come in un terribile film diventato realtà, il cattivo fa il cattivo, è normale. Ma non è tollerabile il buono che non fa il buono o che, addirittura, è d'accordo col cattivo. Neanche in un film, appunto...
Per questo, paradossalmente, ce l'ho quasi di più con chi nelle sedi in cui si trova, fa finta di essere contrario, con chi ha il cuore a sinistra e il portafoglio a destra (o viceversa, tanto sono diventati speculari!!!), fra chi si indigna ma resta li'.
Vedremo se avranno la dignità di fare fronte comune con tutte le forze politiche, M5S in primis, con i cittadini, le associazioni e tutti i soggetti che si oppongono allo smantellamento del Paese, dei già esigui diritti ed a questo PD fra in più beceri partiti neoliberisti d' Europa.
Vedremo se faranno saltare questo PD che, a parte per la Merkel, non ha più senso di esistere, o se ne staranno ancora una volta buoni buoni, cheti cheti,... "zitti come topolini ad aspettar"...(cit.)
Vedremo se continueranno a fare gli assistenti che possano il bisturi e gli attrezzi per l'operazione di macelleria che continuano a chiamare riforme, guidata dal kapo del Quirinale...
Intanto, la coperta e sempre più corta per tutti, compresi molti del 40, 8%...


(Massimo Gianangeli M5S Jesi)

domenica 28 settembre 2014

Porto San Giorgio M5S opere pubbliche e accordi privati

sabato 27 settembre 2014

Opere pubbliche e accordi privati a Porto San Giorgio

Di questo e di altre questioni urbanistiche il Movimento 5 stelle Porto San Giorgio discuterà sabato 27 settembre alle ore 17 presso la sala Imperatori ed invita la cittadinanza a partecipare ed informarsi.

Speculazioni annunciate Futuri scenari di abitudini collettive
In un futuro non troppo prossimo l'ingresso Sud di Porto San Giorgio avrà una vocazione fortemente commerciale viste le compresenze delle attuali strutture di vendita presenti ( OASI, GLOBO, DICO, MC DONALD e tutte le piccole strutture commerciali orbitanti) e di quelle che presumibilmente si affiancheranno a seguito delle annunciate manovre che l'attuale amministrazione Loira continua a prevedere nell'Area dell'ex lavanderia Cossiri e dell'ex Depuratore Comunale.
Non ci sarebbe nulla da eccepire se l'andamento demografico di Porto San Giorgio fosse in crescita ma i dati ufficiali descrivono che la popolazione residente è invariata da anni.
Documentazione alla mano ed a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Antonello Cossiri sulla stampa, in qualità di capogruppo consiliare del PD, ci permettiamo di evidenziare il legame di affinità parentale di Cossiri con i titolari della società che ha venduto l'immobile e l'area dell'ex-lavanderia alla C.O.S.M.O. s.pa., impresa edile che ha avanzato al Comune di Porto San Giorgio una proposta di riqualificazione dell'area ZPU8-Bis, con concessioni alla stessa impresa di aree pubbliche per la realizzazioni di strutture residenziali in cambio di strutture sportive. Proposta di accordo che lo stesso Cossiri sembra voler portare celermente a compimento.
Non sarebbe stato e sarebbe opportuno che lo stesso Cossiri si astenesse da dichiarazioni pubbliche e operazioni in un senso o nell'altro nell'accordo tra Comune e C.O.S.M.O. spa ?

Tale area oltre all'ex fabbricato industriale comprende : l'attuale ex depuratore comunale, l'area dell'isola ecologica, il campo sportivo "Nuovo", la struttura grezza a Sud di Via Solferino ed un'area non edificata adiacente. E' noto che per i cittadini del centro e della zona nord, tali aree sono scomodamente fruibili se non attraverso l'uso di automezzi privati.
Ci chiediamo il perchè l'amministrazione comunale continua a favorire lo sviluppo commerciale di un'area così trasformata in un polo disorganicamente ubicato rispetto alla conformazione lineare di Porto San Giorgio. E' palese che se gli annunci del capogruppo di maggioranza e del Sindaco Loira avranno seguito gli esercizi commerciali del resto della città ne soffriranno inevitabilmente e saranno penalizzati rispetto a quelli già presenti e previsti nella zona in questione.
Auspichiamo che l'amministrazione torni sui suoi passi ed inizi, una volta per tutte, per il bene di tutti, a fare scelte ponderate e mirate a ridare freschezza alla nostra splendida cittadina con iniziative meno impattanti urbanisticamente e più rispettose delle esigenze sociali, commerciali ed ambientali di cui c'è estrema necessità. Infatti nello scenario dell'area che l'amministrazione prospetta ed annuncia sui quotidiani c'è da aspettarsi nuove palazzine da costruire. Per quale mercato, per quali nuove giovani coppie visto che i prezzi dell'esistente continuano ad essere proibitivi per la maggior parte degli aspiranti compratori locali? Per questo ci sembra di assistere ad una grande operazione finalizzata a speculare su un'area lasciata colpevolmente in balia di se stessa dopo passaggi di proprietà, operazione su cui i più maliziosi potrebbero scorgere anche il configurarsi di conflitti di interessi.
(MoVimento 5 stelle Porto San Giorgio)

mercoledì 24 settembre 2014

BIOGAS nelle Marche, la Regione si difende così

Biogas, l’assessore Malaspina in merito alle sentenze del Consiglio di Stato: “Non trattano la Via postuma, le Marche hanno rispettato leggi dello dello Stato”
“Contrariamente a quanto si vuol fare intendere, le sentenze della IV Sezione non trattano la questione della Via postuma, semplicemente perché non era oggetto delle controversie davanti al Consiglio di Stato. Gli argomenti riguardavano l’annullamento dell’autorizzazione energetica per la mancata acquisizione della Via nella fase istruttoria, a seguito dell’incostituzionalità della legge regionale 3/2012 che derogava all’obbligo sulla base della soglia dimensionale. Dal pronunciamento del Consiglio di Stato emerge, ancora una volta, l’enorme e complesso problema giuridico creato dal legislatore nazionale, che non si è uniformato alla legislazione comunitaria. La Regione Marche ha sempre operato nel rispetto delle norme nazionali, secondo i principi della trasparenza e della legalità”.
Lo ribadisce l’assessore regionale all’Energia, Maura Malaspina, commentando le ultime decisioni del Consiglio di Stato, in merito agli impianti di Camerata Picena, Osimo e Corridonia, anche per il quale è stata confermata la sentenza del Tar Marche, di diniego dell’autorizzazione, sempre per la mancanza della Via in fase istruttoria. “Va chiarito, prima di ogni considerazione politica – continua l’assessore - che le sentenze della IV Sezione ribadiscono la necessità dell’acquisizione della Via, non potendo escludere i progetti sulla base della soglia dimensionale (procedura invece ammessa dalla legge dello Stato che non si è adeguata alle norme europee). Questo nonostante che la fase amministrativa di autorizzazione degli impianti fosse iniziata quando ancora era in vigore la legge regionale 24/2011 (che prevedeva anch’essa le soglie dimensionali) e quindi potesse essere eccepita l’inapplicabilità della decisione della Corte costituzionale che si riferiva alla legge regionale 3/2012 e nonostante poi che aspetti dell’impatto ambientale fossero stati valutati durante l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni.
Tutto questo in punta di diritto. Resta la questione dell’inadeguato contesto normativo di riferimento sulle autorizzazioni che costringe la Regione a risolvere un problema di cui non è la causa. Non va ignorato, come si tende a fare, che altre Regioni hanno adottato norma analoghe alla 3/12, senza subire l’impugnativa da parte del Governo nazionale: in questi territori restano in vigore le stesse disposizioni dichiarate illegittime nelle Marche e dove un solo impianto di biomasse ha la stessa potenza di tutti gli impianti marchigiani. Per questo motivo siamo impegnati a coinvolgere le istituzioni nazionali perché si assumano le proprie responsabilità e indichino la strada da percorrere”.

lunedì 22 settembre 2014

Le balle di Renzi sui debiti della pubblica amministrazione

Renzi è un bugiardo.
Il 12 Marzo a Porta a Porta rivolgendosi a Vespa diceva: “Facciamo un contratto serio. Se il 21 settembre, giorno di San Matteo, noi abbiamo sbloccato i pagamenti dei debiti P.A. lei va a Monte Senario a piedi da Firenze. Fate un applauso così ufficializziamo la cosa”. “Se perdo io la scommessa, potete immaginare dove mi manderanno gli italiani...non sarà a Monte Senario”.
Il 21 settembre è arrivato, ma dei soldi alle imprese creditrici neppure l'ombra. Eppure è grazie a queste promesse che Renzi ha vinto le elezioni Europee del maggio scorso.
Reo di questa balla colossale, che fa? Rilancia dicendo: "Sfida vinta. Tutti coloro che devono avere soldi dalla PA possono averli iscrivendosi al sito del Ministero dell'Economia".
Sì, cari imprenditori, avete letto bene! Vi spettano dei soldi per lavori fatti e per averli dovete iscrivervi al sito e inoltrare richiesta. Beh, lo faccio io per voi: Renzi vaffanculo!
(Danilo Toninelli M5S)

domenica 21 settembre 2014

2000 EURO AL MESE SENZA AVER MAI LAVORATO legge n.564 del 96



DA NON CREDEREEEEE.....ASSURDOOOO.......SINDACALISTI CHE USUFRUISCONO DI BENEFICI COME DEI.......PARLAMENTARI.......E SONO............LE IENE.....A SCOPRIRE TUTTO.......PAZZESCOOOO !!! guarda QUI la legge completa http://fragolemature.blogspot.com/2014/09/2000-euro-al-mese-senza-aver-mai.html
Posted by Fragole Mature on Sabato 20 settembre 2014

Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564

"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996 - Supplemento Ordinario n. 184




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;


E m a n a
il seguente decreto legislativo:


Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA


Art. 1.
Periodi di malattia

1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventiquattro mesi, per eventi verificatasi nei rispettivi periodi.
2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
3. La contribuzione figurativa e' accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.
5. In caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorche' fruenti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 e' fatto obbligo ai datori di lavoro, ove non gia' tenuti, di comunicare all'Istituto previdenziale cui e' iscritto il lavoratore il verificarsi dell'evento malattia e la sua collocazione temporale, alle scadenze e con le modalita' stabilite dall'Istituto medesimo.


Art. 2.
Periodi per maternita'

1. Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, non e' richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa.
2. Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
3. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 2, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
4. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, vericatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
5. Per i soggetti di cui al comma 4 i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
6. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.


Art. 3.
Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.
2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.
3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attivita' lavorativa o condizionati ad una determinata produttivita' o risultato di lavoro ne' incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianita' di servizio.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facolta' puo' essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corriposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.
6. La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalita' ivi previste per gli emolumenti e le indennita' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.
9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970.
10. L'onere di cui al comma 9 e' posto a carico della relativa gestione previdenziale. 




Art. 4.
Disoccupazione involontaria

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i casi di disoccupazione involontaria.


Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE


Art. 5.
Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.


Art. 6.
Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1.


Art. 7.
Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.


Art. 8.
Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico d
i appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.